Art. 3. Regolamento generale di Ateneo 1. Il Regolamento generale di Ateneo (RGA) adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le modalita' di attuazione dello statuto, detta le norme di coordinamento con altri atti regolamentari e contiene le disposizioni necessarie a conferire assetto funzionale all'Ateneo. 2. E' adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonche' il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.