(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                   Regolamento generale di Ateneo 
 
    1. Il Regolamento generale di  Ateneo  (RGA)  adottato  ai  sensi
dell'art. 6  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplina  le
modalita'  di  attuazione  dello   statuto,   detta   le   norme   di
coordinamento con altri atti regolamentari e contiene le disposizioni
necessarie a conferire assetto funzionale all'Ateneo. 
    2. E' adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio
di amministrazione, sentiti i Consigli di  Dipartimento,  nonche'  il
Consiglio degli studenti per la parte  relativa  alla  organizzazione
della didattica, a maggioranza assoluta  dei  componenti  di  ciascun
organo. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono  adottate
secondo le procedure previste per l'approvazione.