Art. 4.
Chiusura mineraria dei pozzi
1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o
non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantita'
commerciale, deve essere chiuso secondo la procedura prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e
dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di cui al
comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e
la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo
marino mediante taglio e recupero.
3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse
e' vietato.
4. In deroga al comma 3, puo' essere autorizzato da parte
dell'amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando
siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma 2
e all'art. 11, commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle
piattaforme o delle infrastrutture connesse.