Art. 5.
Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento
1. Le societa' titolari di concessioni minerarie comunicano entro
il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico
DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle
piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura
mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attivita'
minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i
lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica
descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati
fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di
sicurezza degli impianti fino alla chiusura.
2. La DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, previo
parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente, valuta se
nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite piattaforme e
infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli
impianti possano consentire il riutilizzo.
3. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareri dei competenti uffici del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali per gli aspetti di
competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30
giugno di ogni anno, l'elenco delle piattaforme e infrastrutture
connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo
le procedure previste dalle presenti linee guida.
4. Nell'elenco di cui al comma precedente, sono altresi'
indicate, ferme le valutazioni di competenza dei Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, le piattaforme e le
infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma
2, possono essere riutilizzate.
5. I pareri di cui al comma 3 devono essere resi alla DGS-UNMIG
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali gli
stessi si intendono acquisiti.