Art. 3. Principi generali 1. Nell'esercizio dei compiti e dei poteri demandati al Garante dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo sulla liceita' e correttezza dei trattamenti, il Garante ispira la propria azione a principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attivita' secondo criteri di buona amministrazione, economicita', adeguatezza e imparzialita', valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravita' degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entita' del pregiudizio che essi possono comportare per uno o piu' interessati, della probabilita' di comprovarne la sussistenza, nonche' delle risorse disponibili.