(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                           Programmazione 
 
    1. Il Garante, in applicazione dei principi e dei criteri di  cui
all'art. 3, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere  a)  e  c),  del
regolamento   del   Garante   n.   1/2000,   determina   e   aggiorna
periodicamente con cadenza almeno semestrale: 
      a) la programmazione dei lavori del Collegio; 
      b) le linee di priorita'  nella  trattazione  degli  affari  da
parte dell'ufficio; 
      c) la programmazione delle attivita' ispettive. 
    2. Al fine di determinare la priorita'  nella  trattazione  degli
affari sottoposti all'attenzione  del  Garante,  tenuto  conto  delle
risorse disponibili in relazione al carico di  lavoro  delle  singole
unita' organizzative, sono  tenute  in  considerazione  le  linee  di
priorita' di cui alla lettera b) del comma 1 del  presente  articolo,
nonche' la natura e la gravita' delle violazioni,  la  rilevanza  del
pregiudizio e il numero dei possibili interessati. 
    3. Nei casi in cui la condotta e' particolarmente  risalente  nel
tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure  tali  effetti  sono  stati
rimossi o sono  state  fornite  idonee  assicurazioni  da  parte  del
titolare del trattamento, di cui all'art. 14, comma 5,  del  presente
regolamento, il Collegio, con propria  deliberazione  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' delegare  il
segretario generale ovvero il dirigente del dipartimento, servizio  o
altra unita' organizzativa competente ad  adottare  il  provvedimento
correttivo di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettera b), del RGPD.