(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
              Qualificazione e trattazione degli affari 
 
    1. Il segretario generale assegna  gli  affari  al  dipartimento,
servizio o altra unita' organizzativa competente ai  sensi  dell'art.
14 del regolamento del Garante n. 1/2000. 
    2.  Il  dirigente  del  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'
organizzativa segnala al segretario generale, anche ai  fini  di  una
diversa  qualificazione  dell'affare,  l'opportunita'  di   una   sua
riassegnazione  ad  un  diverso  dipartimento,  servizio   o   unita'
organizzativa. 
    3. Le assegnazioni e la  qualificazione  attribuita  agli  affari
sono annotate e aggiornate costantemente nel sistema informativo  del
Garante. 
    4. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa  tratta
l'affare assegnato nel rispetto di quanto  previsto  dalla  normativa
vigente, dal presente regolamento e da  altri  regolamenti  approvati
dal Garante.