Art. 6. Eventuale avvio del procedimento e relativo responsabile 1. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa avvia un procedimento nei casi in cui, d'ufficio o sulla base di un'istanza, cio' e' necessario ai sensi della normativa vigente, e cura la predisposizione degli atti, delle comunicazioni e degli altri adempimenti previsti nel medesimo procedimento. 2. Il responsabile del procedimento avviato ai sensi del comma 1 e' il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa cui e' assegnato l'affare, il quale cura gli atti, le comunicazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1 anche ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000.