(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
               Trattazione degli affari e procedimento 
 
    1. Per esigenze di certezza e celerita' nella  trattazione  degli
affari,  le  comunicazioni  al  Garante  inerenti  gli  stessi   sono
effettuate preferibilmente tramite i servizi on-line resi disponibili
sul sito web o  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC).  Ove
possibile,  le  comunicazioni  sono  effettuate   dal   dipartimento,
servizio o altra unita' organizzativa tenendo conto delle indicazioni
fornite dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni
con il Garante,  ovvero,  nei  casi  e  nelle  forme  previsti  dalle
disposizioni  vigenti,  presso  la  casella  di   posta   elettronica
certificata  (PEC)  risultante  da  pubblici   elenchi   o   comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni. 
    2. In caso di trattazione di affari, anche relativi a trattamenti
transfrontalieri  di  dati  personali  che,   a   qualsiasi   titolo,
richiedono, in base alla  disciplina  vigente,  la  cooperazione  del
Garante con altre autorita' di controllo, il dipartimento, servizio o
altra unita' organizzativa cura lo scambio di tutte  le  informazioni
utili,  anche  osservando  le  modalita'  procedurali   eventualmente
stabilite in proposito dal Comitato europeo  per  la  protezione  dei
dati. 
    3. In  caso  di  affare  riguardante  persone  giuridiche,  enti,
associazioni o altri organismi la documentazione, anche difensiva, e'
presentata a firma del legale  rappresentante  o  da  altro  soggetto
munito dei poteri di rappresentanza. In caso  di  affare  riguardante
persone fisiche, la documentazione, anche  difensiva,  e'  presentata
anche per  il  tramite  di  altra  persona  da  questi  espressamente
delegata ovvero, su mandato di questi, da un ente del  terzo  settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' degli interessati, con riguardo  alla  protezione  dei  dati
personali. 
    4. Nella trattazione degli affari  avanti  al  Garante  le  parti
possono essere assistite da un procuratore  o  da  altra  persona  di
fiducia. 
    5. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa,  l'attivita'
difensiva innanzi al Garante si svolge  nel  rispetto  del  principio
della leale collaborazione delle  parti  con  il  medesimo.  In  tale
prospettiva, tenuto conto dell'esigenza di assicurare  l'economicita'
dell'azione amministrativa, le deduzioni devono essere svolte,  anche
al fine di favorire la  migliore  comprensione  delle  argomentazioni
difensive, in modo essenziale. In caso di  trasmissione  cartacea,  a
richiesta dell'Ufficio, i  documenti  difensivi  vanno  trasmessi  in
formato digitale, se del  caso  su  supporto  informatico  unitamente
all'attestazione di conformita' delle  informazioni  cosi'  trasmesse
all'originale utilizzando il modello predisposto dal Garante e  messo
a  disposizione  sul  sito  web.  La  produzione  di   documentazione
inutilmente  sovrabbondante,   inconferente   o   ingiustificatamente
dilatoria puo' costituire elemento di valutazione negativa del  grado
di cooperazione con il Garante. 
    6.  In  relazione  all'accesso  ai  documenti  amministrativi  si
applicano le disposizioni previste dal  regolamento  del  Garante  n.
1/2006. 
    7.  Il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'   organizzativa
competente cura, ove richiesto dalla  normativa  vigente  o  ritenuto
comunque  opportuno,  gli  adempimenti  connessi  alla  consultazione
pubblica degli schemi di provvedimento.