(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'Universita',  sede  primaria  di  ricerca  e  di  formazione
scientifica e tecnologica,  garantisce  a  professori  e  ricercatori
liberta' e autonomia. 
    2.  L'Universita'   garantisce   alle   persone   preposte   allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca, nel rispetto  dei  progetti  e
dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle  disponibilita'
finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai  fondi  destinati
alla ricerca,  l'utilizzazione  delle  strutture  e  degli  strumenti
necessari. 
    3. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione  interna,
multidisciplinare,     interuniversitaria,      internazionale      e
l'interscambio  di  studiosi  di  tutte  le  discipline   con   altre
istituzioni  culturali  e  scientifiche.  L'Universita'  promuove  la
fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi  di  esclusiva
attivita' di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed
internazionali. 
    4. Nell'ambito della Ā«Terza missioneĀ», l'Universita' sostiene  il
trasferimento tecnologico e  della  conoscenza,  con  l'obiettivo  di
favorire lo sviluppo economico-sociale  tramite  la  conversione  dei
risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e  per
accrescere il benessere della societa'. 
    5.  L'Universita'  pone  in  essere  azioni  di  monitoraggio   e
valutazione delle attivita' di ricerca, al  fine  di  conseguirne  il
continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza,  prevenirne  e
superarne  eventuali   criticita'.   Verifica   di   conseguenza   la
produttivita' delle attivita' di ricerca, il corretto utilizzo  delle
risorse e della loro gestione e,  al  contempo,  si  adopera  per  la
massima e trasparente diffusione e fruibilita' dei risultati verso la
comunita' scientifica e il pubblico in generale.