Art. 2. Ricerca scientifica 1. L'Universita', sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce a professori e ricercatori liberta' e autonomia. 2. L'Universita' garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attivita' di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilita' finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari. 3. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Universita' promuove la fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali. 4. Nell'ambito della Ā«Terza missioneĀ», l'Universita' sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della societa'. 5. L'Universita' pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di ricerca, al fine di conseguirne il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticita'. Verifica di conseguenza la produttivita' delle attivita' di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione e, al contempo, si adopera per la massima e trasparente diffusione e fruibilita' dei risultati verso la comunita' scientifica e il pubblico in generale.