(Statuto-art. 3)
                               Art. 3. 
                              Didattica 
 
    1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nella tutela della
liberta' di insegnamento e  nelle  forme  stabilite  dal  regolamento
didattico  di  Ateneo  e  dai  regolamenti  didattici  delle  singole
strutture, le  attivita'  necessarie  al  conseguimento  di  tutti  i
livelli  di  istruzione  universitaria   previsti   dalla   normativa
nazionale, comunitaria ed  internazionale,  favorendo  l'insegnamento
finalizzato a  promuovere  l'apprendimento  critico,  la  motivazione
all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la
qualita'  e  l'efficacia  della  didattica  attraverso   lo   stretto
collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce  che  l'efficacia
dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo
degli studenti. 
    2. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di  studio  ed  altre
iniziative didattiche previste dalla vigente  normativa,  utilizzando
anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con  enti
pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali. 
    3. Il personale docente adempie  ai  compiti  della  didattica  e
della ricerca e partecipa agli  organi  collegiali  di  appartenenza.
Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo e' libero  di
scegliere i  contenuti  e  i  metodi  del  proprio  insegnamento  nel
rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli  studi  e
in accordo con la programmazione didattica approvata  dai  competenti
organi accademici. 
    4. L'Universita'  favorisce  la  mobilita'  internazionale  degli
studenti e dei docenti. 
    5.  L'Universita'  puo'  promuovere  e   organizzare   corsi   di
preparazione all'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
delle varie professioni  e  ad  altri  concorsi  pubblici,  corsi  di
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale,   nonche'   servizi
rivolti agli studenti per la scelta della  professione.  Puo'  infine
promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi
comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti  e  quelle
per la formazione permanente. L'Universita' a tal fine puo' stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati. 
    6. L'Universita', nel  rispetto  della  normativa  vigente,  puo'
provvedere alla copertura degli insegnamenti di un  corso  di  studio
anche mediante contratti di  diritto  privato  a  tempo  determinato,
secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.