(Statuto-art. 4)
                               Art. 4. 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita', nella consapevolezza  della  centralita'  dello
studente, promuove le condizioni che  rendono  effettivo  il  diritto
allo  studio,  in  attuazione  degli  articoli  2,  3  e   34   della
Costituzione,   promuovendo   iniziative   per   favorire   l'accesso
all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi. 
    2. L'Universita' assicura  agli  studenti  condizioni  idonee  al
conseguimento dei  rispettivi  titoli  di  studio,  entro  i  termini
previsti dai rispettivi ordinamenti. 
    3.  L'Universita'  organizza  le   attivita'   di   orientamento,
tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da  renderli
attivamente partecipi del processo formativo e rendendo  espliciti  i
criteri  e  le  forme  della  valutazione  della  loro  preparazione.
L'attivita' di tutorato e' compito istituzionale dei docenti. 
    4. L'Universita' provvede  ad  iniziative  atte  ad  informare  e
assistere  gli  studenti  in  merito   all'iscrizione   agli   studi,
all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione  ai  corsi  post
laurea e alla mobilita' verso altri atenei dell'Unione europea. 
    5. L'Universita' pone in essere strumenti idonei  a  rendere  gli
studi   universitari   pienamente   fruibili   dagli   studenti   con
disabilita', dagli studenti  non  a  tempo  pieno  e  dagli  studenti
impegnati in attivita' lavorative. In particolare  predispone,  anche
in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti  e
iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti  con
disabilita'. 
    6.  L'Universita',   attraverso   gli   organi   che   presiedono
all'attivita'  didattica,  promuove  la  costituzione  di   opportuni
strumenti che,  anche  con  la  partecipazione  delle  rappresentanze
studentesche,  abbiano  il  compito  di  valutare  l'efficacia  e  la
qualita' della didattica. 
    7. L'Universita', nell'ambito delle  proprie  finalita'  e  delle
risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo
degli studenti che abbiano concluso il corso di studio. 
    8.  L'Universita'  puo'  promuovere  corsi  di   insegnamento   a
distanza,  disciplinandone  le  modalita'   di   svolgimento   e   di
riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei  regolamenti
didattici delle singole strutture didattiche. 
    9.  L'Universita'  promuove  attivita'  culturali,   sportive   e
ricreative  destinate  agli  studenti  dell'Ateneo  anche  attraverso
l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa  con  enti
pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche. 
    10.  L'Universita'  stabilisce  il  riconoscimento   di   crediti
formativi universitari nel numero massimo  definito  dal  regolamento
generale di Ateneo, nel rispetto in ogni  caso  dei  limiti  previsti
dall'art. 14, comma 1, della legge n. 240/2010, in favore di studenti
che  svolgano  attivita'  sportive,  culturali  o  di   volontariato,
riconosciute  secondo  specifiche  modalita'  previste  in   appositi
regolamenti. 
    11. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli
studenti, delle  libere  forme  associative  e  di  volontariato  che
concorrano alla realizzazione  dei  fini  istituzionali  dell'Ateneo,
secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e  delle  singole
strutture didattiche. 
    12. L'Universita' attiva forme  di  iscrizione  di  studenti  non
impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di  assolvere  gli
impegni necessari per conseguire il  titolo  di  studio  in  un  arco
temporale superiore a quello ordinariamente previsto. 
    13. L'Universita' promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra
gli  studenti  iscritti,  adottando,   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.