Art. 5. Internazionalizzazione 1. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione. 2. L'Universita' riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea volti ad aumentare la qualita' e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione. 3. L'Universita' sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con Istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attivita' svolte all'estero opportunamente certificate. 4. L'Universita' favorisce la realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera. 5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Universita' riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunita' internazionale. Nel riconoscere la diversita' sociale e culturale fra i popoli, l'Universita' puo' promuovere la cooperazione internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.