(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
                       Internazionalizzazione 
 
    1. L'Universita' include l'internazionalizzazione  tra  i  propri
fini istituzionali e riconosce la propria  appartenenza  allo  Spazio
europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione  e  della
formazione. 
    2.  L'Universita'  riconosce  l'importanza  del  raccordo   della
propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea  volti
ad aumentare la qualita' e l'efficienza dei sistemi di  istruzione  e
formazione nell'Unione. 
    3.   L'Universita'   sostiene   e   favorisce    la    dimensione
internazionale dei programmi di ricerca e formazione  anche  mediante
la stipula di accordi con Istituzioni europee ed extraeuropee al fine
di promuovere la partecipazione a reti  internazionali,  di  attivare
titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento
di studenti, ricercatori  e  docenti  stranieri,  di  incentivare  la
mobilita' dei propri  studenti,  del  personale  docente,  tecnico  e
amministrativo, garantendo il riconoscimento delle  attivita'  svolte
all'estero opportunamente certificate. 
    4. L'Universita'  favorisce  la  realizzazione  di  attivita'  di
studio e di insegnamento in lingua straniera. 
    5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali,  l'Universita'
riconosce l'importanza strategica della  cooperazione  internazionale
allo sviluppo e ne favorisce  la  realizzazione,  in  linea  con  gli
impegni etici e politici assunti dalla comunita' internazionale.  Nel
riconoscere  la  diversita'  sociale  e  culturale  fra   i   popoli,
l'Universita'  puo'  promuovere   la   cooperazione   internazionale,
sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo  umano
sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali
con organismi nazionali ed internazionali.