Art. 6. Diritto e dovere di informazione 1. L'Universita' ispira la propria attivita' al principio della trasparenza, della pubblicita' e dell'informazione. 2. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalita' stabilite in apposito regolamento. 3. L'Universita', anche per tali finalita', realizza un proprio sito informatico.