Art. 2. Consorziati 1. Partecipano al Consorzio: (a) Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonche' importatori di imballaggi in vetro vuoti (di seguito anche «Trasformatori»); (b) Fornitori di materiali di imballaggio in vetro, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio (di seguito anche «Produttori»). 2. Possono altresi' partecipare al Consorzio i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definiti ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito anche «Recuperatori e Riciclatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio anche tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, che abbiano conferito procura all'associazione stessa, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate. 4. Le imprese di cui ai precedenti commi 1 e 2 che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate e collegate. 5. Il numero dei consorziati e' illimitato. 6. La ripartizione e l'assegnazione delle quote consortili sono disciplinate dal successivo art. 4.