(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                 Fondo consortile - Fondi di riserva 
 
    1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla
costituzione del Fondo consortile versando una  somma  corrispondente
al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art.  4.
Il valore unitario della quota  di  partecipazione  al  Consorzio  e'
determinato dall'Assemblea. 
    2. Il Fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    consiglio    di
amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti  le
altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel
corso dell'esercizio successivo. 
    3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli  consorziati  per
il mantenimento del Fondo consortile sono determinati  dall'Assemblea
su proposta del consiglio di amministrazione. 
    4.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla
formazione del reddito. E' fatto divieto  di  distribuire  avanzi  di
gestione ai  consorziati.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  sono
gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed
alle procedure da esso approvate. 
    5.  Al  Fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 2614 e 2615 del codice civile. 
    6. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'
dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 
    7. L'assemblea puo'  costituire  un  Fondo  di  riserva  con  gli
eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224,
comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.