Art. 6. Finanziamento delle attivita' del CoReVe 1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. 2. I mezzi finanziari per il funzionamento del CoReVe provengono: a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera i); b) dal contributo ambientale attribuito al CoReVe da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprite 2006, n. 152 e versato dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale, costituisce mezzo proprio del Consorzio ed e' utilizzato per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nel rispetto della libera concorrenza nelle attivita' di settore; c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in vetro raccolti e ritirati a seguito di convenzioni stipulate da CoReVe con i comuni o loro delegati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse; d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalita'; e) dall'utilizzazione dei Fondi di riserva; f) dall'eventuale utilizzazione del Fondo consortile con le modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati; h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello Statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' consortili.