(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
         Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire 
 
    1. L'accoglienza  integrata  comporta  la  presa  in  carico  dei
beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende
i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI: 
      a) accoglienza materiale; 
      b) mediazione linguistico-culturale; 
      c) orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
      d) insegnamento della lingua italiana e inserimento  scolastico
per i minori; 
      e) formazione e riqualificazione professionale; 
      f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 
      g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 
      h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale; 
      i) orientamento e accompagnamento legale; 
      j) tutela psico-socio-sanitaria. 
    2. Per i progetti relativi all'accoglienza dei  minori  stranieri
non accompagnati sono garantiti, oltre ai servizi di cui al comma  1,
i servizi specifici di cui all'art. 35. 
    3. Per le modalita' di attivazione e di gestione dei  servizi  di
accoglienza  integrata  si  applicano  le  istruzioni   del   Manuale
operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.