(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                         Durata del progetto 
 
    1.  I  progetti  di  accoglienza  hanno  durata  triennale,   con
decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio, salvo quanto  previsto  al
comma 2. 
    2. In caso di necessita' puo' essere previsto il finanziamento di
proposte progettuali con decorrenza e/o durata diversa da  quella  di
cui comma 1, indicata nella  apposita  comunicazione  pubblicata  sul
sito internet del Ministero dell'interno.