Art. 5. Durata del progetto 1. I progetti di accoglienza hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio, salvo quanto previsto al comma 2. 2. In caso di necessita' puo' essere previsto il finanziamento di proposte progettuali con decorrenza e/o durata diversa da quella di cui comma 1, indicata nella apposita comunicazione pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno.