(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    1. "Circolare n. 285/2013": la Circolare della Banca d'Italia  n.
285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti; 
    2. "cliente": persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  vengono
prestati o sono offerti servizi e attivita' di investimento e servizi
accessori; 
    3. "componenti esecutivi": i) i consiglieri che sono  membri  del
comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o  svolgono,  anche
di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;  ii)  i
consiglieri che  rivestono  incarichi  direttivi  nell'intermediario,
cioe' hanno l'incarico di sovrintendere  ad  aree  determinate  della
gestione  aziendale,  assicurando  l'assidua  presenza  in   azienda,
acquisendo   informazioni   dalle   relative   strutture   operative,
partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale
sull'attivita' svolta; iii) i consiglieri che  rivestono  le  cariche
sub i) o gli incarichi sub  ii)  in  qualsiasi  societa'  del  gruppo
bancario, del gruppo di SIM o del gruppo finanziario; 
    4.   "esternalizzazione":   l'esternalizzazione   come   definita
dall'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017; 
    5. "funzioni aziendali di controllo": la funzione di  conformita'
alle norme (compliance), la funzione di controllo  dei  rischi  (risk
management) e la funzione di revisione interna (internal audit); 
    6.  "gruppo  bancario":  il   gruppo   bancario   come   definito
dall'articolo 60 del TUB; 
    7. "gruppo di SIM": il gruppo composto alternativamente: i) dalla
SIM  capogruppo  e  dalle  imprese  di  investimento,  nonche'  dalle
societa' bancarie, finanziarie e strumentali da  questa  controllate;
ii)  dalla  societa'  finanziaria  capogruppo  e  dalle  imprese   di
investimento,  nonche'  dalle  societa'   bancarie,   finanziarie   e
strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa'
da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal  gruppo  di  SIM  sono
escluse le societa'  sottoposte  a  vigilanza  consolidata  ai  sensi
dell'articolo 65 del TUB; 
    8. "gruppo finanziario": il gruppo finanziario, come definito  al
par. 3 della Sez. I, Cap. II, Titolo I, della Circolare  della  Banca
d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015; 
    9. "organo con funzione di controllo": a seconda del  modello  di
amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il  consiglio  di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; 
    10. "organo con funzione  di  gestione":  l'organo  sociale  o  i
componenti di esso ai quali -  ai  sensi  del  codice  civile  e  per
disposizione  statutaria  -  spettano  o  sono  delegati  compiti  di
gestione,   ossia    l'attuazione    degli    indirizzi    deliberati
nell'esercizio  della  funzione  di   supervisione   strategica.   Il
direttore generale rappresenta il vertice della struttura  interna  e
come tale partecipa alla funzione di gestione; 
    11. "organo con funzione di  supervisione  strategica":  l'organo
sociale a cui -  ai  sensi  del  codice  civile  e  per  disposizione
statutaria  -  sono  attribuite  funzioni   di   indirizzo   e/o   di
supervisione della gestione sociale (ad  esempio,  mediante  esame  e
delibera in ordine ai piani  industriali  o  finanziari  ovvero  alle
operazioni strategiche della societa'); 
    12. "organi sociali": il complesso degli organi con  funzioni  di
supervisione strategica, di gestione e di controllo; 
    13. "Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna": gli
Orientamenti  sulla  governance  interna   della   European   Banking
Authority del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11); 
    14. "Raccomandazioni dell'EBA": le Raccomandazioni in materia  di
esternalizzazione a fornitori  di  servizi  in  cloud  emanate  dalla
European Banking Authority del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03); 
    15. "Regolamento 565/2017": il Regolamento delegato (UE) 2017/565
della Commissione  del  25  aprile  2016  che  integra  la  direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita'
delle imprese di investimento e le definizioni di taluni  termini  ai
fini di detta direttiva; 
    16. "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo  1,  comma
6, del TUF; 
    17. "servizi cloud": i servizi forniti tramite  cloud  computing,
ossia un modello che consente l'accesso in rete diffuso,  conveniente
e  su  richiesta  a  un  gruppo  condiviso  di  risorse  informatiche
configurabili (ad  esempio  reti,  server,  memorie,  applicazioni  e
servizi),  che  possono  essere  forniti  e  messi   a   disposizione
rapidamente con un minimo di attivita' gestionale  o  di  interazione
con il fornitore del servizio; 
    18. "servizi  e  attivita'  di  investimento":  i  servizi  e  le
attivita' previsti all'articolo 1,  comma  5,  del  TUF,  come  anche
individuati  nell'Allegato  I,  Sezione  A,  del  TUF,  anche  quando
prestati fuori sede  ovvero  mediante  tecniche  di  comunicazione  a
distanza; 
    19. "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie,
le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione,
l'assunzione, la  gestione,  la  sorveglianza  e  l'attenuazione  dei
rischi a cui l'intermediario e' o potrebbe essere esposto (tra cui il
rischio  di  credito,  di   mercato,   operativo,   reputazionale   e
strategico) e per determinare e controllare  il  livello  di  rischio
tollerato; 
    20. "sistema dei controlli": l'insieme  delle  regole,  funzioni,
strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli  altri,  alla
verifica  dell'attuazione  delle  strategie  e  politiche  aziendali,
all'efficienza   e   all'efficacia   dei   processi   aziendali,   al
mantenimento  dell'affidabilita'  e  sicurezza   delle   informazioni
aziendali e delle  procedure  informatiche  e  alla  identificazione,
misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione
dei rischi, quali, ad esempio,  i  rischi  di  mercato,  di  credito,
operativi e reputazionali; 
    21. "succursale": una sede che costituisce parte,  sprovvista  di
personalita' giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi  e
attivita' di investimento e/o servizi accessori; 
    22. "TUF": il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
recante  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, e successive modificazioni; 
    23. "TUB": il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
e successive modificazioni; 
  2.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente
regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.