(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
                         (Principi generali) 
 
  1. I destinatari del presente regolamento, come identificati  dalle
Parti 2, 3 e 4, si dotano  di  un  sistema  organizzativo  idoneo  ad
assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e
la stabilita'  patrimoniale,  secondo  i  principi,  i  criteri  e  i
requisiti  di  cui   al   presente   regolamento.   Essi   assicurano
l'unitarieta' e  l'idoneita'  del  sistema  organizzativo,  anche  in
termini di trasparenza e funzionalita'  della  complessiva  struttura
aziendale,  tenuto  conto  delle  disposizioni  europee  e  nazionali
applicabili alla prestazione di servizi e attivita' di  investimento,
di servizi accessori  e  del  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio. 
  2. Nel caso di gruppo bancario, di SIM o finanziario,  la  societa'
capogruppo  assicura,   attraverso   l'attivita'   di   direzione   e
coordinamento, la coerenza complessiva del sistema  organizzativo  di
gruppo, con particolare riguardo all'esigenza di  stabilire  adeguate
modalita' di raccordo tra gli organi,  le  strutture  e  le  funzioni
aziendali delle diverse componenti del gruppo. 
  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in maniera
proporzionata  alla  natura,  alla  dimensione  e  alla  complessita'
dell'attivita' svolta,  nonche'  alla  tipologia  e  alla  gamma  dei
servizi prestati. 
  4. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione
del TUF o di altre disposizioni di legge applicabili  ai  destinatari
del presente regolamento.