Articolo 3 (Principi generali) 1. I destinatari del presente regolamento, come identificati dalle Parti 2, 3 e 4, si dotano di un sistema organizzativo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento. Essi assicurano l'unitarieta' e l'idoneita' del sistema organizzativo, anche in termini di trasparenza e funzionalita' della complessiva struttura aziendale, tenuto conto delle disposizioni europee e nazionali applicabili alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, di servizi accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio. 2. Nel caso di gruppo bancario, di SIM o finanziario, la societa' capogruppo assicura, attraverso l'attivita' di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva del sistema organizzativo di gruppo, con particolare riguardo all'esigenza di stabilire adeguate modalita' di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessita' dell'attivita' svolta, nonche' alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. 4. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione del TUF o di altre disposizioni di legge applicabili ai destinatari del presente regolamento.