(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
      1. «accesso», l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta delle unita'  nautiche  al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
      2.  «acquacoltura»,  l'insieme  delle   pratiche   volte   alla
produzione di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente
acquatico  mediante  il  controllo,  parziale  o  totale,  diretto  o
indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
      3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per  assicurare  la
tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
      4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di  maschera  e  boccaglio,  pinne,  calzature  e
guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali  e
dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; 
      5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
      6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina
protetta  «Capo  Milazzo»  indicato  nelle  premesse   del   presente
regolamento; 
      7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate
con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari  per  la  respirazione
(autorespiratori), in  modo  individuale  o  in  gruppo,  finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o
istruttori; 
      8. «monitoraggio», l'osservazione costante  dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
      9.  «navigazione»,  il  movimento   via   mare   di   qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua; 
      10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni  per  assicurare  le
unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile o gavitello; 
      11.  «pesca  ricreativa  e  sportiva»,  l'attivita'  di   pesca
esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico; 
      12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia  professionale
sia sportiva, esercitata in immersione; 
      13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca
artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n.
293 e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce  le
modalita' per gli operatori del settore di  ospitare  a  bordo  delle
proprie  imbarcazioni   un   certo   numero   di   persone,   diverse
dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento   di   attivita'   turistico -
ricreative; 
      14.  «piccola  pesca  artigianale/piccola  pesca»,   la   pesca
praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai  12  metri,
abilitate all'esercizio della pesca  costiera  locale  (entro  le  12
miglia dalla costa) di cui all'articolo  1  decreto  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  7  dicembre  2016,   e
successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti mezzi:  reti  da
posta calate (ancorate) GNS, reti a  tremaglio  GTR,  incastellate  -
combinate GTN, nasse, lenze a  mano  e  a  canna  LHP,  arpione  HAR,
palangaro  fisso  LLS,  e  compatibilmente  a  quanto  disposto   dal
regolamento CE  n.  1380/2013  e  dal  regolamento  UE  812/2015  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo  alla  politica  comune
della pesca, e successive modifiche ed integrazioni; 
      15.  «ripopolamento  attivo»,  l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
      16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque  tipo  e
con qualunque mezzo di  propulsione  destinata  alla  navigazione  da
diporto,  come  definita  ai  sensi  dell'articolo  3   del   decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina  protetta  in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.