Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre Art. 1. Principi costitutivi 1. L'Universita' degli studi Roma Tre (di seguito denominata universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attivita' di ricerca e delle attivita' di insegnamento. 2. Sono funzioni primarie dell'universita': a) la promozione e la realizzazione della ricerca; b) la realizzazione di attivita' didattiche e formative di livello superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti; c) la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della societa' e del mondo produttivo. 3. L'universita' considera la dimensione internazionale delle proprie attivita' come caratteristica strategica. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum, dichiara la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. 4. Al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, l'universita': predispone adeguate strutture edilizie e attrezzature per la ricerca e per la didattica; provvede all'organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca; stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati. 5. La comunita' universitaria partecipa alla gestione e al governo dell'universita' nelle forme e nei modi stabiliti dal presente statuto. L'universita' promuove e favorisce la partecipazione della comunita' universitaria alla vita democratica dell'Ateneo, secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Fanno parte della comunita' universitaria: i professori e i ricercatori (l'insieme di questi soggetti e' di seguito indicato come docenti); i professori a contratto; gli assegnisti di ricerca; il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e collaboratore esperto linguistico di ruolo (l'insieme di questi soggetti e' di seguito indicato come personale tab); gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e ad ogni altra attivita' formativa dell'universita' (di seguito indicati come studenti). 6. L'universita' garantisce alla comunita' universitaria pari opportunita' nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca, nel pieno rispetto dei principi di merito e delle capacita' individuali, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione anche nella progressione di carriera dei docenti e del personale tab e in accordo con quanto stabilito nel proprio codice etico. L'universita' promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.