(Statuto-art. 1)
            Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre 
 
 
                               Art. 1. 
                        Principi costitutivi 
 
    1. L'Universita' degli studi  Roma  Tre  (di  seguito  denominata
universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la
promozione e la produzione  della  conoscenza  e  lo  sviluppo  della
cultura, in un inscindibile rapporto delle  attivita'  di  ricerca  e
delle attivita' di insegnamento. 
    2. Sono funzioni primarie dell'universita': 
      a) la promozione e la realizzazione della ricerca; 
      b) la realizzazione di  attivita'  didattiche  e  formative  di
livello  superiore,  finalizzate  alla  formazione  intellettuale   e
all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti; 
      c) la partecipazione ai processi  di  innovazione  culturale  e
tecnologica della societa' e del mondo produttivo. 
    3. L'universita' considera  la  dimensione  internazionale  delle
proprie  attivita'  come  caratteristica  strategica.   Aderisce   ai
principi ispiratori della Magna  Charta  Universitatum,  dichiara  la
propria  appartenenza   allo   Spazio   europeo   della   ricerca   e
dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. 
    4.  Al  fine  di  realizzare  le  proprie  funzioni  e  i  propri
obiettivi, l'universita': 
      predispone adeguate strutture edilizie e  attrezzature  per  la
ricerca e per la didattica; 
      provvede all'organizzazione di servizi volti  a  promuovere  lo
studio e la ricerca; 
      stabilisce   rapporti,   a   livello   locale,   nazionale    e
internazionale,  con  enti,   istituzioni   culturali   e   strutture
produttive sia pubblici che privati. 
    5. La  comunita'  universitaria  partecipa  alla  gestione  e  al
governo  dell'universita'  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dal
presente   statuto.   L'universita'   promuove   e    favorisce    la
partecipazione della comunita' universitaria  alla  vita  democratica
dell'Ateneo, secondo modalita' stabilite dal regolamento generale  di
Ateneo. 
    Fanno parte della comunita' universitaria: 
      i professori e i ricercatori (l'insieme di questi  soggetti  e'
di seguito indicato come docenti); 
      i professori a contratto; gli assegnisti di ricerca; 
      il   personale   amministrativo,   bibliotecario,   tecnico   e
collaboratore esperto  linguistico  di  ruolo  (l'insieme  di  questi
soggetti e' di seguito indicato come personale tab); 
      gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di dottorato
di ricerca e ad ogni altra attivita' formativa  dell'universita'  (di
seguito indicati come studenti). 
    6. L'universita' garantisce  alla  comunita'  universitaria  pari
opportunita' nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca,  nel
pieno rispetto dei principi di merito e delle capacita'  individuali,
impegnandosi   a   rimuovere   ogni   discriminazione   anche   nella
progressione di carriera dei docenti e del personale tab e in accordo
con  quanto  stabilito  nel  proprio  codice   etico.   L'universita'
promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi  di  genere,
la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.