(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
                    Responsabilita' e pubblicita' 
 
    1. La partecipazione agli  organi  collegiali  e'  per  tutti  un
diritto-dovere. I responsabili eletti o  designati  degli  organi  di
governo e delle strutture scientifiche,  didattiche,  amministrative,
bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il
corretto funzionamento assicurandone l'efficienza. 
    2. L'universita' assicura a tutti i suoi componenti le condizioni
per  esprimere  liberamente  il  proprio   giudizio,   favorendo   la
circolazione delle informazioni al suo interno e  la  diffusione  dei
dati relativi alle  proprie  attivita'  istituzionali,  nel  rispetto
delle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali. 
    3. Con apposito regolamento sono  disciplinate  le  modalita'  di
esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi prodotti
o in possesso dell'universita',  in  conformita'  ai  principi  della
legislazione vigente. 
    4.  Gli  atti  degli  organi  collegiali  dell'universita'   sono
pubblici e liberamente consultabili. L'universita' assicura la pronta
pubblicazione delle delibere degli organi  stessi  e  da'  tempestiva
notizia sulla conduzione dei servizi. 
    5. L'universita' si dota di forme trasparenti di rendicontazione,
ivi compresa la predisposizione di un «bilancio sociale», che rendano
evidenti ai referenti istituzionali, economici e sociali i  risultati
delle proprie attivita'. 
    6.  L'universita'  cura,  tramite  l'anagrafe  della  ricerca  di
Ateneo, la diffusione  tra  la  comunita'  universitaria  e  l'intera
societa' delle informazioni relative ai prodotti  della  ricerca,  ai
laboratori scientifici e ai  programmi  di  ricerca  dell'universita'
stessa.