Art. 10. Responsabilita' e pubblicita' 1. La partecipazione agli organi collegiali e' per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o designati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza. 2. L'universita' assicura a tutti i suoi componenti le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno e la diffusione dei dati relativi alle proprie attivita' istituzionali, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali. 3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi prodotti o in possesso dell'universita', in conformita' ai principi della legislazione vigente. 4. Gli atti degli organi collegiali dell'universita' sono pubblici e liberamente consultabili. L'universita' assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi stessi e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi. 5. L'universita' si dota di forme trasparenti di rendicontazione, ivi compresa la predisposizione di un «bilancio sociale», che rendano evidenti ai referenti istituzionali, economici e sociali i risultati delle proprie attivita'. 6. L'universita' cura, tramite l'anagrafe della ricerca di Ateneo, la diffusione tra la comunita' universitaria e l'intera societa' delle informazioni relative ai prodotti della ricerca, ai laboratori scientifici e ai programmi di ricerca dell'universita' stessa.