Art. 11. Finanziamento dell'universita' 1. Le fonti di finanziamento dell'universita' consistono in: a) trasferimenti dallo Stato; b) finanziamenti da enti pubblici e privati; c) tasse e contributi degli studenti, improntati al criterio di progressivita' e nel rispetto delle norme vigenti; d) lasciti e donazioni; e) contratti e convenzioni; f) proventi derivanti da: sfruttamento o cessione di brevetti; forme di partenariato con enti esterni per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie; iniziative culturali; servizi di consulenza o a tariffa, aggiornamento, formazione specialistica; g) redditi patrimoniali.