(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                   Finanziamento dell'universita' 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'universita' consistono in: 
      a) trasferimenti dallo Stato; 
      b) finanziamenti da enti pubblici e privati; 
      c) tasse e contributi degli studenti, improntati al criterio di
progressivita' e nel rispetto delle norme vigenti; 
      d) lasciti e donazioni; 
      e) contratti e convenzioni; 
      f) proventi derivanti da: 
        sfruttamento o cessione di brevetti; 
        forme di partenariato con enti esterni per  il  trasferimento
delle conoscenze e delle tecnologie; 
        iniziative culturali; 
        servizi di consulenza o a tariffa, aggiornamento,  formazione
specialistica; 
      g) redditi patrimoniali.