(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
                       Autonomia universitaria 
 
    1.   L'universita'   realizza   l'autonomia    garantita    dalla
Costituzione e dalle leggi attraverso il proprio statuto e  i  propri
regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e
dei fini istituzionali degli organi e delle  strutture  che  in  essa
sono  costituiti,  nonche'  della  normativa  vigente   sullo   stato
giuridico del personale. 
    2. L'autonomia si esprime negli  ambiti  scientifico,  didattico,
organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale,
contabile.  Ogni  componente  della  comunita'  universitaria  assume
responsabilita'  verso  gli  altri,  secondo  le  proprie   funzioni,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni. 
    3.  L'universita'  ha  piena  capacita'  di  diritto  pubblico  e
privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con
l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti  derivanti
dalle proprie attivita'.