Art. 2. Autonomia universitaria 1. L'universita' realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle leggi attraverso il proprio statuto e i propri regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo stato giuridico del personale. 2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunita' universitaria assume responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni. 3. L'universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attivita'.