(Statuto-art. 3)
                               Art. 3. 
                            Codice etico 
 
    1. L'universita' adotta un codice etico che stabilisce  i  valori
fondamentali della comunita' universitaria. 
    2. Il codice etico promuove il riconoscimento e il  rispetto  dei
diritti  individuali,  nonche'  l'accettazione  dei  doveri  e  delle
responsabilita' nei confronti  dell'istituzione  di  appartenenza,  e
definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme
in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione
e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o  di
proprieta' intellettuale. 
    3. Il codice etico e' adottato con delibera del senato accademico
e il parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
    4. Le violazioni del codice etico comportano,  nel  rispetto  del
principio di gradualita', l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 
      censura; 
      rinvio motivato  delle  delibere  adottate  in  violazione  del
codice etico; 
      revoca delle delibere adottate in violazione del codice etico; 
      sospensione temporanea da cariche istituzionali; 
      revoca da cariche istituzionali. 
    Il rettore, sentita la Commissione etica di cui al codice  etico,
propone al senato accademico le sanzioni da adottare.