Art. 3. Codice etico 1. L'universita' adotta un codice etico che stabilisce i valori fondamentali della comunita' universitaria. 2. Il codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 3. Il codice etico e' adottato con delibera del senato accademico e il parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Le violazioni del codice etico comportano, nel rispetto del principio di gradualita', l'irrogazione delle seguenti sanzioni: censura; rinvio motivato delle delibere adottate in violazione del codice etico; revoca delle delibere adottate in violazione del codice etico; sospensione temporanea da cariche istituzionali; revoca da cariche istituzionali. Il rettore, sentita la Commissione etica di cui al codice etico, propone al senato accademico le sanzioni da adottare.