Art. 4. Liberta', centralita' e promozione della ricerca 1. L'universita' afferma il ruolo centrale della ricerca per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico. In tal senso riconosce la ricerca come funzione primaria, garantendone lo sviluppo nonche' il legame imprescindibile con la didattica. 2. L'universita' promuove e sostiene la ricerca di base in tutte le aree scientifico-disciplinari che le sono proprie, valorizzandone i contenuti originali e innovativi. 3. L'universita' sostiene la ricerca di tipo applicativo orientata allo sviluppo e al trasferimento di nuove tecnologie, nel rispetto dei fini e delle responsabilita' connesse con la propria natura di istituzione pubblica al servizio del bene comune. 4. L'universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di ricerca e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate allo svolgimento della ricerca l'autonomia organizzativa in un quadro di razionale impegno delle risorse; essa assicura a tutti i suoi componenti il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero. 5. L'universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti e alle strutture per la ricerca, nel rispetto delle specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche. 6. L'universita' fa propri i principi di accesso pieno e aperto alla documentazione scientifica e promuove la piu' ampia e libera diffusione dei risultati delle ricerche. A tal fine, l'universita' incentiva il deposito nel proprio archivio istituzionale dei risultati delle ricerche dei propri docenti per la piu' ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.