(Statuto-art. 4)
                               Art. 4. 
          Liberta', centralita' e promozione della ricerca 
 
    1. L'universita' afferma il  ruolo  centrale  della  ricerca  per
l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di
rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico.  In
tal senso riconosce la ricerca come funzione  primaria,  garantendone
lo sviluppo nonche' il legame imprescindibile con la didattica. 
    2. L'universita' promuove e sostiene la ricerca di base in  tutte
le aree scientifico-disciplinari che le sono proprie,  valorizzandone
i contenuti originali e innovativi. 
    3.  L'universita'  sostiene  la  ricerca  di   tipo   applicativo
orientata allo sviluppo e al trasferimento di nuove  tecnologie,  nel
rispetto dei fini e delle responsabilita'  connesse  con  la  propria
natura di istituzione pubblica al servizio del bene comune. 
    4. L'universita' garantisce ai singoli  docenti  la  liberta'  di
ricerca e  garantisce,  altresi',  alle  strutture  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca l'autonomia organizzativa in un  quadro  di
razionale impegno  delle  risorse;  essa  assicura  a  tutti  i  suoi
componenti il rispetto delle competenze scientifiche e le  condizioni
per esprimere liberamente il proprio pensiero. 
    5. L'universita' garantisce ai  docenti  uguali  opportunita'  di
accesso ai  finanziamenti  e  alle  strutture  per  la  ricerca,  nel
rispetto  delle  specificita'  delle   diverse   aree   culturali   e
scientifiche. 
    6. L'universita' fa propri i principi di accesso pieno  e  aperto
alla documentazione scientifica e promuove la  piu'  ampia  e  libera
diffusione dei risultati delle ricerche. A  tal  fine,  l'universita'
incentiva  il  deposito  nel  proprio  archivio   istituzionale   dei
risultati delle  ricerche  dei  propri  docenti  per  la  piu'  ampia
diffusione  possibile,  nel  rispetto  delle  leggi  concernenti   la
proprieta' intellettuale, la riservatezza e la  protezione  dei  dati
personali.