(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
               Liberta' e finalita' dell'insegnamento 
 
    1. L'universita' promuove,  organizza  e  coordina  le  attivita'
didattiche e formative,  in  particolare  quelle  necessarie  per  il
conseguimento dei titoli di studio riferiti  a  tutti  i  livelli  di
istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento  nazionale,
come  specificati  nei   pertinenti   regolamenti   di   Ateneo.   Al
completamento  dei  percorsi  seguiti,  l'universita'  conferisce   i
relativi titoli di studio. 
    2. L'universita' garantisce ai singoli  docenti  la  liberta'  di
insegnamento e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate  allo
svolgimento delle attivita' didattiche e  formative  l'autonomia  nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti di Ateneo. 
    3. L'universita'  favorisce  il  perseguimento  di  obiettivi  di
qualita' e di innovazione nella didattica anche mediante modalita' di
sperimentazione  di  nuovi  modelli  o  metodologie   d'insegnamento,
specialmente  se   contraddistinti   da   un   carattere   fortemente
interdisciplinare, per l'acquisizione  da  parte  degli  studenti  di
particolari competenze e capacita' connesse con la crescente  domanda
sociale di conoscenza e di istruzione. 
    4. L'universita' assolve ai compiti formativi che le sono  propri
anche con lo sviluppo di apposite attivita'  di  servizio  in  ambiti
quali  l'orientamento,  il  tutorato,  la  mobilita'  internazionale,
l'insegnamento  a  distanza.  L'universita'   assume   le   opportune
iniziative, anche in  collaborazione  con  altri  enti,  al  fine  di
orientare e favorire l'inserimento nel mondo del  lavoro  dei  propri
studenti al termine dei corsi di studio seguiti. 
    5.  In  attuazione  degli  impegni  indicati  dalla  Carta  delle
universita'  europee  sull'apprendimento  permanente  e  come   nuove
prospettive della formazione  universitaria,  l'universita'  promuove
azioni di  apprendimento  permanente  e  di  formazione  continua  in
relazione a specifiche esigenze della realta'  sociale,  economica  e
istituzionale. 
    6. L'universita'  promuove  e  svolge,  mediante  apposite  forme
organizzative,   attivita'   funzionali    all'aggiornamento,    alla
riqualificazione e al perfezionamento professionale.