(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
                         Diritto allo studio 
 
    1. Al fine  di  favorire  il  diritto  degli  studenti  al  pieno
sviluppo della loro formazione, l'universita'  organizza  la  propria
attivita' e coordina i propri servizi per  soddisfarne  le  esigenze,
d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte. 
    2. L'universita'  promuove  la  realizzazione  del  diritto  allo
studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento,  volti  non  solo
all'informazione   degli    studenti    ma    anche    al    sostegno
nell'organizzazione della carriera didattica, sia  attraverso  scambi
culturali anche  in  ambito  internazionale,  in  collaborazione  con
analoghe  istituzioni   di   altri   Paesi   e   con   organizzazioni
internazionali. 
    3. L'universita'  favorisce  la  formazione  professionale  degli
studenti anche attraverso iniziative  di  partenariato,  spin  off  e
start up, al fine di favorire il trasferimento  dei  risultati  della
ricerca di Ateneo e di offrire al corpo studentesco  opportunita'  di
interazioni con il mondo del lavoro. 
    4.  L'universita'  favorisce  le  attivita'   autogestite   dagli
studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. 
    5.   Agli   studenti   e'    riconosciuta    la    partecipazione
all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.