Art. 6. Diritto allo studio 1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'universita' organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze, d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte. 2. L'universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali. 3. L'universita' favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di Ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunita' di interazioni con il mondo del lavoro. 4. L'universita' favorisce le attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. 5. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.