(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
                      Sviluppo e programmazione 
 
    1. L'universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire
il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente
ed efficace. 
    2. L'universita' adotta il metodo della  programmazione,  il  cui
scopo  e'  coordinare  l'impiego   delle   risorse   in   vista   del
raggiungimento degli obiettivi che l'universita' stessa ha posto  per
la propria attivita'. 
    3.  L'universita'  programma  il   suo   sviluppo   recependo   e
coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai  propri
organi e strutture didattiche,  scientifiche  e  amministrative,  sia
dall'esterno.  La  programmazione   stabilisce   gli   obiettivi   da
conseguire valutando l'evoluzione nella  societa'  della  domanda  di
istruzione superiore  e  l'emergenza  di  nuovi  campi  di  interesse
culturale e scientifico. 
    4. L'universita' promuove la produttivita' dei propri docenti  e,
nei limiti delle  risorse  disponibili  e  della  normativa  vigente,
riconosce  i  risultati  conseguiti  sul  piano   della   valutazione
nazionale e internazionale.