Art. 7. Sviluppo e programmazione 1. L'universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed efficace. 2. L'universita' adotta il metodo della programmazione, il cui scopo e' coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'universita' stessa ha posto per la propria attivita'. 3. L'universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella societa' della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico. 4. L'universita' promuove la produttivita' dei propri docenti e, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa vigente, riconosce i risultati conseguiti sul piano della valutazione nazionale e internazionale.