(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
               Valutazione e incentivazione del merito 
 
    1.  L'universita'  adotta  la  valutazione   come   sistema   per
promuovere: la qualita', l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'
didattica e di ricerca delle proprie strutture interne,  nonche'  dei
singoli  docenti;  la  qualita',  l'efficacia  e  l'efficienza  delle
attivita' delle proprie strutture di servizio. 
    2. L'universita' utilizza la valutazione come principale criterio
per la programmazione delle attivita' e l'assegnazione delle risorse,
anche allo scopo di promuovere e incentivare il merito. 
    3. Ai fini della valutazione di cui  al  comma  1,  l'universita'
utilizza  criteri  generalmente  adottati  a  livello   nazionale   e
internazionale,  specifici  di  ciascuna  attivita',  ispirandosi  ai
principi di trasparenza e dando massima diffusione e  pubblicita'  ai
criteri e agli indicatori utilizzati.