Art. 8. Valutazione e incentivazione del merito 1. L'universita' adotta la valutazione come sistema per promuovere: la qualita', l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' didattica e di ricerca delle proprie strutture interne, nonche' dei singoli docenti; la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle attivita' delle proprie strutture di servizio. 2. L'universita' utilizza la valutazione come principale criterio per la programmazione delle attivita' e l'assegnazione delle risorse, anche allo scopo di promuovere e incentivare il merito. 3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'universita' utilizza criteri generalmente adottati a livello nazionale e internazionale, specifici di ciascuna attivita', ispirandosi ai principi di trasparenza e dando massima diffusione e pubblicita' ai criteri e agli indicatori utilizzati.