(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
                    Organizzazione amministrativa 
 
    1. L'universita' organizza la propria amministrazione attuando il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo  da
un lato e funzioni di  gestione  dall'altro  ed  in  modo  che  venga
osservato   il   principio    della    responsabilita'    individuale
nell'attuazione delle  decisioni,  nel  controllo  della  regolarita'
degli atti, nella verifica dei risultati realizzati. 
    2. Gli organi di governo  concorrono  a  definire,  ciascuno  nel
proprio ambito  di  competenza,  gli  obiettivi  da  perseguire  e  i
programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati  della
gestione  amministrativa  alle  direttive  generali   impartite.   Ai
dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali spetta  la  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa. 
    3. Alle  strutture  dell'universita'  sono  assegnate  unita'  di
personale tab  in  base  alle  esigenze  funzionali  e  professionali
derivanti dai compiti propri delle strutture medesime. 
    4. L'universita' promuove e valorizza, anche  mediante  forme  di
incentivazione, le capacita'  e  le  competenze  del  personale  tab,
tenendo conto dello sviluppo funzionale dell'universita'.