Art. 9. Organizzazione amministrativa 1. L'universita' organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni di gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati realizzati. 2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. 3. Alle strutture dell'universita' sono assegnate unita' di personale tab in base alle esigenze funzionali e professionali derivanti dai compiti propri delle strutture medesime. 4. L'universita' promuove e valorizza, anche mediante forme di incentivazione, le capacita' e le competenze del personale tab, tenendo conto dello sviluppo funzionale dell'universita'.