Provvedimento di attuazione dell'art. 22, comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 BANCA D'ITALIA Il direttorio della Banca d'Italia Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 22 «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici» che affida alla Banca d'Italia il compito di redigere un provvedimento atto a individuare le modalita' e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di seguito riportato; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) n. 2366/2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'art. 15 «Pagamenti elettronici», che ha modificato l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo l'obbligo per gli esercenti di «accettare i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»; Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che individua i soggetti tenuti alle comunicazioni all'anagrafe tributaria; Emana il seguente provvedimento: Premessa Il decreto-legge n. 124/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 in vigore dal 25 dicembre, prevede alcune disposizioni che interessano il settore dei pagamenti. Si tratta di interventi volti a favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso diverse misure, tra cui, agevolazioni fiscali che completano il quadro delle disposizioni gia' contenute nella legge di bilancio. In particolare, dal 1° luglio 2020, agli esercenti attivita' d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito e' riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. E' altresi' previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d'Italia individui le modalita' e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento si applica a tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attivita' nel territorio della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di convenzionamento che consente l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione (soggetti convenzionatori). 2. I pagamenti di cui al comma 1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da: a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973; b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a).