Provvedimento di attuazione dell'art. 22, comma 5
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
BANCA D'ITALIA
Il direttorio della Banca d'Italia
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato
dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», e in particolare l'art. 22 «Credito d'imposta su
commissioni pagamenti elettronici» che affida alla Banca d'Italia il
compito di redigere un provvedimento atto a individuare le modalita'
e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti,
mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi
alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 218 di seguito riportato;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante
«Recepimento della direttiva (UE) n. 2366/2015 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni
interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante
attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e
la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'art. 15 «Pagamenti elettronici», che ha modificato l'art. 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo l'obbligo per
gli esercenti di «accettare i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi
titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione»;
Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, recante il
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, che individua i soggetti tenuti alle
comunicazioni all'anagrafe tributaria;
Emana
il seguente provvedimento:
Premessa
Il decreto-legge n. 124/2019, come modificato dalla legge di
conversione n. 157/2019 in vigore dal 25 dicembre, prevede alcune
disposizioni che interessano il settore dei pagamenti. Si tratta di
interventi volti a favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici
attraverso diverse misure, tra cui, agevolazioni fiscali che
completano il quadro delle disposizioni gia' contenute nella legge di
bilancio.
In particolare, dal 1° luglio 2020, agli esercenti attivita'
d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30%
delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta
di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di
pagamento elettronici tracciabili.
Il credito e' riconosciuto per le commissioni dovute in relazione
a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di
consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i
compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare
superiore ad euro 400.000.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori
finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che
consentono il pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le
informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le
modalita' definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia.
E' altresi' previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in
materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della
Banca d'Italia individui le modalita' e i criteri con cui i
prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti,
mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni
effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento si applica a tutti i prestatori di
servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attivita'
nel territorio della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di
convenzionamento che consente l'accettazione dei pagamenti
elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni
di servizi resi nei confronti dei consumatori, anche prevedendo la
messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire
tale accettazione (soggetti convenzionatori).
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono quelli effettuati mediante
carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:
a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di
comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605/1973;
b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli
definiti alla lettera a).