(Provvedimento di attuazione-art. 1)
          Provvedimento di attuazione dell'art. 22, comma 5 
              del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 
 
                           BANCA D'ITALIA 
                 Il direttorio della Banca d'Italia 
 
    Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  come  modificato
dalla  legge  di  conversione  19  dicembre  2019,  n.  157,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili», e in particolare  l'art.  22  «Credito  d'imposta  su
commissioni pagamenti elettronici» che affida alla Banca d'Italia  il
compito di redigere un provvedimento atto a individuare le  modalita'
e i  criteri  con  cui  gli  operatori  trasmettono  agli  esercenti,
mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi
alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento»; 
    Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  «Testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  (TUB)»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  29  aprile  2015,  relativo   alle   commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,   di
attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n. 218 di seguito riportato; 
    Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) n. 2366/2015 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
    Visto il decreto legislativo  16  aprile  2012,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,  l'esercizio  e
la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta
elettronica; 
    Visto  il  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'art. 15 «Pagamenti elettronici», che ha  modificato  l'art.  5  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo  l'obbligo  per
gli esercenti di «accettare i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi
titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione»; 
    Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  il
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto l'art. 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  605,  che  individua  i  soggetti  tenuti  alle
comunicazioni all'anagrafe tributaria; 
 
                                Emana 
                     il seguente provvedimento: 
 
Premessa 
    Il decreto-legge n. 124/2019,  come  modificato  dalla  legge  di
conversione n. 157/2019 in vigore dal  25  dicembre,  prevede  alcune
disposizioni che interessano il settore dei pagamenti. Si  tratta  di
interventi volti a  favorire  l'utilizzo  dei  pagamenti  elettronici
attraverso  diverse  misure,  tra  cui,  agevolazioni   fiscali   che
completano il quadro delle disposizioni gia' contenute nella legge di
bilancio. 
    In particolare, dal 1°  luglio  2020,  agli  esercenti  attivita'
d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30%
delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con  carta
di debito, di credito o  prepagata  o  mediante  altri  strumenti  di
pagamento elettronici tracciabili. 
    Il credito e' riconosciuto per le commissioni dovute in relazione
a cessioni di beni e prestazioni di servizi  resi  nei  confronti  di
consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e  i
compensi  relativi  all'anno  precedente  non  siano   di   ammontare
superiore ad euro 400.000. 
    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,  gli  operatori
finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i  sistemi  che
consentono il pagamento  elettronico  sono  tenuti  a  comunicare  le
informazioni  necessarie  all'Agenzia  delle  entrate,   secondo   le
modalita' definite con provvedimento  del  direttore  della  medesima
Agenzia. 
    E' altresi' previsto che, al fine di tutelare la  trasparenza  in
materia di costi delle commissioni bancarie, un  provvedimento  della
Banca  d'Italia  individui  le  modalita'  e  i  criteri  con  cui  i
prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti,
mensilmente  e  per  via  telematica,  l'elenco   delle   transazioni
effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. 
 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente provvedimento si applica a tutti i  prestatori  di
servizi di pagamento autorizzati che svolgono  la  propria  attivita'
nel territorio della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di
convenzionamento   che   consente   l'accettazione   dei    pagamenti
elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e  prestazioni
di servizi resi nei confronti dei consumatori,  anche  prevedendo  la
messa a disposizione degli esercenti di  sistemi  atti  a  consentire
tale accettazione (soggetti convenzionatori). 
    2. I pagamenti di cui al comma 1 sono quelli effettuati  mediante
carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti  di  pagamento
elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da: 
      a) prestatori di servizi di pagamento soggetti  all'obbligo  di
comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 605/1973; 
      b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli
definiti alla lettera a).