(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
 
  1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016  -  31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
  2. Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta   stipulazione   viene   portata   a   conoscenza    delle
amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito  web  dell'ARAN  e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Gli istituti a contenuto economico  e  normativo  con  carattere
vincolato ed automatico sono applicati  dalle  amministrazioni  entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
  4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente  di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con
lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno  tre
mesi prima della scadenza o, se  firmato  successivamente,  entro  un
mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In  caso  di  disdetta,  le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in  vigore  fino  a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
  5. In ogni caso,  le  piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi  prima  della
scadenza del rinnovo del contratto o, se  il  presente  contratto  e'
firmato dopo tale scadenza, entro un mese  dalla  sua  sottoscrizione
definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura  della
trattativa. Durante tale  periodo  e  per  il  mese  successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 
  6. A  decorrere  dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis, comma 1 del D.Lgs. n.  165/2001,  e'  riconosciuta,  entro  i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione  delle
risorse  contrattuali,  una  copertura  economica   che   costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo  di  tale  copertura  e'
pari  al  30%  della  previsione  Istat   dell'inflazione,   misurata
dall'indice  IPCA  al  netto  della  dinamica  dei  prezzi  dei  beni
energetici importati, applicata agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'  pari  al  50%  del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al  presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del D.Lgs.  n.  165/2001,  fermo  restando  -  per  il  triennio
2019-2021 - quanto previsto in materia dall'art. 1, comma 440,  della
legge n. 145/2018. 
  7.  Il  presente  CCNL  puo'  essere  oggetto  di   interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs.  n.  165/2001,  anche  su
richiesta di una delle parti, qualora insorgano  controversie  aventi
carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione
autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art.  64  del  medesimo
decreto legislativo.