(Statuto-art. 1)
            STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITA' 
                   DI LINGUE E COMUNICAZIONI IULM 
 
 
 
 
                               Art. 1. 
                      Denominazione e finalita' 
 
    1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, con sede
a Milano (Lombardia) e' finalizzata alla ricerca  e  all'insegnamento
delle  discipline  riguardanti  l'attivita'  e   gli   strumenti   di
comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico. 
    2. La Libera universita' di lingue e comunicazione  IULM  e'  una
comunita' universitaria di cui fanno parte i  docenti,  il  personale
tecnico-amministrativo, gli studenti e  tutti  coloro  che,  a  vario
titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e  di  studio
presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 
    3. Le varie componenti partecipano alla  vita  universitaria  con
pari dignita' secondo le funzioni previste dalle  norme  vigenti  nel
rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. 
    4. La Libera universita' di lingue e  comunicazione  IULM  svolge
attivita' didattica  per  il  conferimento  dei  seguenti  titoli  di
studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509  e
successive  modificazioni  e   integrazioni   di   cui   al   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: 
      a) laurea (L); 
      b) laurea magistrale (LM); 
      c) dottorato di ricerca (DR); 
      d) diploma di specializzazione (DS); 
      e) master universitario I livello (MU I); 
      f) master universitario II livello (MU II). 
    Puo' inoltre organizzare: 
      a) corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta  formazione
permanente e ricorrente; 
      b) master; 
      c) altre attivita' di formazione superiore. 
    5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,  la  Libera
universita' di  lingue  e  comunicazione  IULM  stipula  convenzioni,
contratti e conclude accordi, anche in forma  consortile,  con  altre
Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici  e
con privati, persone  fisiche  e  giuridiche,  italiani,  comunitari,
internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e
scientifica e comunque per lo  svolgimento  di  attivita'  di  comune
interesse. A tal fine essa puo'  costituire  o  aderire  a  organismi
associativi, fondazioni e societa' di  capitali  sia  in  Italia  che
all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalita'
con le finalita' istituzionali dell'Ateneo.