Allegato 1 Allegato «B» al n. 2534 di raccolta STATUTO Biorepack Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile Art. 1. Natura, sede e durata del Consorzio 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in Roma il Consorzio denominato «Biorepack - Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile», con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. Ai fini del presente statuto e delle attivita' del consorzio, per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata conforme alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati. 2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio organico, assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, in via sussidiaria all'attivita' di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale diritto alla liberta' d'iniziativa economica individuale. 3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e puo' essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione. 4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalita' indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. 5. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto e dalla normativa di settore, dalle norme contenute negli articoli da 2602 al 2615-bis del codice civile. 6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto. 7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.