(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
Allegato «B» al n. 2534 di raccolta 
 
                               STATUTO 
        Biorepack Consorzio nazionale per il riciclo organico 
     degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile 
 
 
                               Art. 1. 
 
                 Natura, sede e durata del Consorzio 
 
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in Roma  il
Consorzio denominato «Biorepack - Consorzio nazionale per il  riciclo
organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile»,
con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati
al successivo art. 3. Ai fini del presente statuto e delle  attivita'
del consorzio, per plastica biodegradabile e compostabile si  intende
quella certificata conforme alle norme armonizzate UNI EN  13432:2002
e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati. 
    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel
rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il
ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio  organico,  assieme
alla frazione organica dei rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio
in  plastica  biodegradabile  e  compostabile,  in  via   sussidiaria
all'attivita'  di  altri  operatori  economici  del  settore,   senza
limitare,  impedire  o   comunque   condizionare   direttamente   ne'
indirettamente il fondamentale  diritto  alla  liberta'  d'iniziativa
economica individuale. 
    3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e  puo'
essere prorogata qualora a  tale  termine  permangano  i  presupposti
normativi di costituzione. 
    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in
liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,
qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno
prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del
Ministero per lo sviluppo economico. 
    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,
senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'
regolato dal presente statuto e dalla  normativa  di  settore,  dalle
norme contenute negli articoli da 2602 al 2615-bis del codice civile. 
    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non
comporta la modifica dello statuto. 
    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico.