(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                             Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
      a)  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio  in   plastica
biodegradabile e compostabile, categoria che comprende i produttori e
gli  importatori  di  polimeri  certificati   conformi   alle   norme
armonizzate UNI EN 13432:2002  e/o  UNI  EN  14995:2007  (di  seguito
«Produttori»); 
      b) i fabbricanti e  trasformatori  di  imballaggi  in  plastica
biodegradabile  e  compostabile  e/o   dei   relativi   semilavorati,
certificati conformi alle predette  norme  armonizzate,  nonche'  gli
importatori  di  imballaggi  vuoti  in  plastica   biodegradabile   e
compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle
predette norme armonizzate (di seguito «Trasformatori»). 
    Possono inoltre partecipare al Consorzio: 
      c) i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti
dei predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in  plastica
biodegradabile e  compostabile  e  coloro  che  nell'esercizio  della
propria  attivita'  professionale  utilizzano/forniscono  ai   propri
clienti detti imballaggi, certificati conformi  alle  predette  norme
armonizzate (di seguito «Utilizzatori»); 
      d) i  riciclatori,  categoria  che  comprende  le  imprese  che
trattano a fine vita gli  imballaggi  in  plastica  biodegradabile  e
compostabile assieme  alla  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani,
svolgendo le attivita' di cui all'art. 218, comma 1, lettera  o)  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori»). 
    2.  I  trasformatori  di  imballaggi   in   materiali   compositi
partecipano al Consorzio che ha per oggetto il  materiale  prevalente
della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri  e
le modalita' determinati nel regolamento consortile  da  adottarsi  a
norma del successivo art. 19. 
    3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, secondo  le  modalita'  previste
dal   regolamento   consortile.    Tali    associazioni    aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate. 
    4. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si
applica in caso di societa' controllate e collegate. 
    5. Il numero dei consorziati e' illimitato.