Art. 2. Consorziati 1. Partecipano al Consorzio: a) i fornitori di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, categoria che comprende i produttori e gli importatori di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 (di seguito «Produttori»); b) i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate, nonche' gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Trasformatori»). Possono inoltre partecipare al Consorzio: c) i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti dei predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attivita' professionale utilizzano/forniscono ai propri clienti detti imballaggi, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Utilizzatori»); d) i riciclatori, categoria che comprende le imprese che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, svolgendo le attivita' di cui all'art. 218, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori»). 2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e le modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo le modalita' previste dal regolamento consortile. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate. 4. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate e collegate. 5. Il numero dei consorziati e' illimitato.