(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Oggetto del consorzio 
 
    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi
generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,
efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle
attivita' di settore. 
    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per
concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di
tutti i rifiuti di imballaggio e materiali  di  imballaggio  prodotti
nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio  razionalizza,
organizza, garantisce, promuove e incentiva: 
      a)  in  via  prioritaria,  il  ritiro/riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio  in  plastica  biodegradabile  e  compostabile  e   delle
frazioni similari, conferiti al servizio pubblico -  con  particolare
riferimento  a  quello  di  raccolta  differenziata  della   frazione
organica dei rifiuti urbani (d'ora in avanti anche solo Forsu)  -  su
indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai)  di
cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      a bis) la raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio  in  plastica
biodegradabile e compostabile secondari e terziari, e delle  frazioni
similari, su superfici private; 
      b) l'etichettatura degli imballaggi in plastica  biodegradabile
e  compostabile  e  delle  frazioni   similari,   nonche'   la   loro
riconoscibilita' da parte dei cittadini/consumatori,  ai  fini  della
corretta  gestione  di  tali  materiali  nell'ambito  della  raccolta
differenziata della Forsu, evitando cosi'  contaminazioni  con  altri
flussi di rifiuti e contrastando le false dichiarazioni ambientali; 
      c)  il  riciclo  organico  ed  il  recupero  dei   rifiuti   di
imballaggio  in  plastica  biodegradabile  e  compostabile  e   delle
frazioni similari; 
      d) il  sostegno  all'utilizzo  del  compost,  del  biogas,  del
biometano e degli altri prodotti e  materiali  ottenuti  dal  riciclo
organico dei rifiuti di  imballaggio  in  plastica  biodegradabile  e
compostabile e delle frazioni similari; 
      e) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di
imballaggio  in  plastica  biodegradabile  e  compostabile  e   delle
frazioni similari nell'ambito del circuito della Forsu; 
      f) il monitoraggio dell'immesso  a  consumo  di  imballaggi  in
plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, dei
suoi  flussi  di  destinazione  e  delle  relative   performance   di
intercettazione e riciclo; 
      g) la realizzazione di campagne di informazione dei cittadini e
formazione degli addetti alla raccolta sulle  corrette  modalita'  di
utilizzo, conferimento e gestione a fine  vita  degli  imballaggi  in
plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari; 
      h) il contrasto dell'illegalita' che riguardi,  direttamente  o
indirettamente,  gli  imballaggi   in   plastica   biodegradabile   e
compostabile e le frazioni similari, con particolare  riferimento,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, alla  commercializzazione  di
manufatti non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed ambientali
richieste dalla  legge  o  con  false  dichiarazioni  ambientali,  ai
fenomeni di evasione ed elusione della contribuzione ambientale, etc. 
    3.  Il   Consorzio,   anche   attraverso   possibili   forme   di
collaborazione e coordinamento con i singoli comuni o gestori  locali
dei rifiuti urbani e con il Conai, promuove la gestione  dei  rifiuti
di imballaggio in plastica  biodegradabile  e  compostabile  e  delle
frazioni similari  all'interno  dalla  raccolta  differenziata  della
Forsu effettuata dal servizio pubblico, secondo  le  modalita'  ed  i
criteri previsti nell'ambito del piano  specifico  di  prevenzione  e
gestione di cui all'art. 223, comma 4 e  del  programma  generale  di
prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
    4. Il Consorzio, d'intesa con il Conai,  promuove  l'informazione
degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei
consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni
previste al precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro: 
      a. i sistemi di  restituzione,  di  raccolta,  di  ripresa,  di
riciclo e di recupero disponibili; 
      b.  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in   particolare   dei
consumatori, nel processo di raccolta e riciclo  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e  compostabile,
delle frazioni similari e della Forsu; 
      c. il significato delle diciture, delle  certificazioni  e  dei
marchi  apposti  sugli  imballaggi  in  plastica   biodegradabile   e
compostabile e sulle frazioni similari; 
      d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggi. 
    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti
commi, il Consorzio puo': 
      a.  svolgere  tutte  le   attivita'   anche   complementari   o
sussidiarie, direttamente o indirettamente  coordinate  e/o  comunque
connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione
di diritti di proprieta' intellettuale, il sostegno allo sviluppo del
mercato del compost, del biogas, del biometano e degli altri prodotti
e materiali ottenuti dal riciclo organico dei rifiuti di  imballaggio
in plastica biodegradabile e compostabile e della Forsu, etc.; 
      b.  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e
finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile; 
      c.  promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,
realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma
con soggetti pubblici e privati; 
      d.  porre  in  essere  tutti  gli  atti   di   attuazione   e/o
applicazione normativamente previsti. 
    6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed
interregionali, attraverso la  modifica  dello  statuto,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'
di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla
base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177,  comma  5,  del
decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,
coordinandosi con il Conai per quanto  di  competenza  dello  stesso,
puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del
medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 
      a. il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare, il Ministero per lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le
province/citta' metropolitane, le autorita' d'ambito, i comuni,  loro
aziende e societa' di  servizi,  concessionari  ed  enti  pubblici  o
privati; 
      b. il Conai medesimo; 
      c. i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di  ricerca
incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; 
      d. i soggetti pubblici e/o privati  interessati  alla  gestione
ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto
dell'attivita' del Consorzio. 
    7. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'
avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni
in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti
non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto
consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.
L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal
Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei
principi in materia di concorrenza, ed  eventuali  proventi  e  utili
derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati
esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 
    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.
223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
Consorzio  mette  a  punto,  elabora  e  trasmette  alla   competente
direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ed al  Conai  un  proprio  piano  specifico  di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del  programma
generale di prevenzione  e  di  gestione  di  cui  all'art.  225  del
predetto decreto. 
    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi
dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed a Conai una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno
precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,
il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel
riciclo dei rifiuti  di  imballaggio  in  plastica  biodegradabile  e
compostabile e delle frazioni similari. 
    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre
disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di
accesso alle informazioni ambientali. 
    12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o
iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la
concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare
riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni
di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai
sensi della vigente normativa.