Art. 3. Oggetto del consorzio 1. L'attivita' del Consorzio sara' conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicita', trasparenza, e di libera concorrenza nelle attivita' di settore. 2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed e' costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva: a) in via prioritaria, il ritiro/riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, conferiti al servizio pubblico - con particolare riferimento a quello di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani (d'ora in avanti anche solo Forsu) - su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; a bis) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile secondari e terziari, e delle frazioni similari, su superfici private; b) l'etichettatura degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, nonche' la loro riconoscibilita' da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata della Forsu, evitando cosi' contaminazioni con altri flussi di rifiuti e contrastando le false dichiarazioni ambientali; c) il riciclo organico ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari; d) il sostegno all'utilizzo del compost, del biogas, del biometano e degli altri prodotti e materiali ottenuti dal riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari; e) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari nell'ambito del circuito della Forsu; f) il monitoraggio dell'immesso a consumo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, dei suoi flussi di destinazione e delle relative performance di intercettazione e riciclo; g) la realizzazione di campagne di informazione dei cittadini e formazione degli addetti alla raccolta sulle corrette modalita' di utilizzo, conferimento e gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari; h) il contrasto dell'illegalita' che riguardi, direttamente o indirettamente, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e le frazioni similari, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla commercializzazione di manufatti non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed ambientali richieste dalla legge o con false dichiarazioni ambientali, ai fenomeni di evasione ed elusione della contribuzione ambientale, etc. 3. Il Consorzio, anche attraverso possibili forme di collaborazione e coordinamento con i singoli comuni o gestori locali dei rifiuti urbani e con il Conai, promuove la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari all'interno dalla raccolta differenziata della Forsu effettuata dal servizio pubblico, secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4 e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il Consorzio, d'intesa con il Conai, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro: a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili; b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di raccolta e riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, delle frazioni similari e della Forsu; c. il significato delle diciture, delle certificazioni e dei marchi apposti sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e sulle frazioni similari; d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. 5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio puo': a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprieta' intellettuale, il sostegno allo sviluppo del mercato del compost, del biogas, del biometano e degli altri prodotti e materiali ottenuti dal riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e della Forsu, etc.; b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti. 6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il Conai per quanto di competenza dello stesso, puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province/citta' metropolitane, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; b. il Conai medesimo; c. i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attivita' del Consorzio. 7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere partecipazioni in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalita' determinati dal presente Statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Conai un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto. 10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a Conai una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari. 11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali. 12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.