Art. 6. Finanziamento delle attivita' del Consorzio 1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. 2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono: a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera i); b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio dal Conai, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal Conai medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed e' utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro/riciclo degli imballaggi primari in plastica biodegradabile e compostabile o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari in plastica biodegradabile e compostabile, nel rispetto della libera concorrenza nelle attivita' di settore; b1) dagli eventuali proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile ripresi raccolti o ritirati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse; c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalita'; d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 2; f) da eventuali contributi e finanziamenti pubblici e/o privati; g) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalita' consortili.