Art. 2. Autonomia finanziaria 1. L'autonomia finanziaria della G.A., prevista dall'art. 53-bis, legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, si esercita nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse. Si applicano le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite agli organi di rilevanza costituzionale nonche' ogni altra norma compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta. 2. L'ambito di applicazione del presente regolamento fa salve le eventuali discipline speciali dettate per le province autonome e le regioni a statuto speciale. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento l'attivita' amministrativa e contabile e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali in materia di contabilita' pubblica. 4. La classificazione delle entrate e delle spese: a) si uniforma ai criteri del piano integrato dei conti, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 91 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; b) tiene conto delle specifiche attivita' istituzionali della G.A. ed in particolare dei criteri definiti nell'art. 2, comma 1, del regolamento di organizzazione. 5. Il Consiglio di presidenza, sulla proposta del Presidente formulata nell'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo politico amministrativo, delibera e aggiorna annualmente per scorrimento le direttive programmatiche triennali per la formazione del bilancio di previsione. 6. Il Presidente assegna le risorse ai responsabili dei programmi sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell'art. 3. 7. Nel corso della gestione il Presidente sovrintende al rispetto dell'equilibrio finanziario, annuale e triennale, delle entrate e delle spese e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza. 8. Il segretario generale trasmette trimestralmente una relazione sull'andamento della gestione, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione. Il Consiglio di presidenza puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni, da acquisire anche nella forma dell'audizione del segretario generale stesso. Il Consiglio di presidenza ove necessario invita il segretariato generale ad adottare iniziative correttive idonee a rendere la gestione coerente con le direttive e, ove necessario, delibera le conseguenti variazioni di bilancio.