(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                        Autonomia finanziaria 
 
    1. L'autonomia finanziaria della G.A., prevista dall'art. 53-bis,
legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 20, comma 2, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, si esercita  nelle  forme  e  nei  modi
disciplinati dal presente regolamento di autonomia  finanziaria,  nel
rispetto dei principi di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  di
coordinamento   della   finanza   pubblica   e   di   programmazione,
ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle  risorse.  Si
applicano le disposizioni recate  da  norme  di  legge  espressamente
riferite agli organi di rilevanza costituzionale nonche'  ogni  altra
norma  compatibile  con  la  sfera  di   autonomia   e   indipendenza
costituzionalmente riconosciuta. 
    2. L'ambito di applicazione del presente regolamento fa salve  le
eventuali discipline speciali dettate per le province autonome  e  le
regioni a statuto speciale. 
    3. Per quanto non previsto dal presente  regolamento  l'attivita'
amministrativa e  contabile  e'  comunque  svolta  nel  rispetto  dei
principi generali in materia di contabilita' pubblica. 
    4. La classificazione delle entrate e delle spese: 
      a) si uniforma ai criteri del piano integrato dei conti, di cui
all'art. 4, d.lgs. n. 91  del  2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
      b) tiene conto delle specifiche attivita'  istituzionali  della
G.A. ed in particolare dei criteri definiti nell'art. 2, comma 1, del
regolamento di organizzazione. 
    5. Il Consiglio di  presidenza,  sulla  proposta  del  Presidente
formulata nell'esercizio  delle  sue  funzioni  d'indirizzo  politico
amministrativo, delibera e aggiorna annualmente  per  scorrimento  le
direttive programmatiche triennali per la formazione del bilancio  di
previsione. 
    6. Il Presidente assegna le risorse ai responsabili dei programmi
sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell'art. 3. 
    7. Nel corso della gestione il Presidente sovrintende al rispetto
dell'equilibrio finanziario, annuale e  triennale,  delle  entrate  e
delle spese e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza. 
    8. Il segretario generale trasmette trimestralmente una relazione
sull'andamento della gestione, anche avvalendosi delle risultanze del
controllo di gestione.  Il  Consiglio  di  presidenza  puo'  chiedere
chiarimenti  ed  integrazioni,  da  acquisire   anche   nella   forma
dell'audizione  del  segretario  generale  stesso.  Il  Consiglio  di
presidenza ove necessario invita il segretariato generale ad adottare
iniziative correttive idonee a rendere la gestione  coerente  con  le
direttive e, ove necessario, delibera le  conseguenti  variazioni  di
bilancio.