(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
            Esercizio finanziario, bilancio di previsione 
           e aggiornamento delle direttive programmatiche 
 
    1. L'esercizio finanziario  ha  durata  annuale  e  coincide  con
l'anno solare. 
    2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio  annuale
di previsione, redatto ai sensi dell'art. 4.  Il  relativo  progetto,
che viene corredato e presentato con  una  proiezione  triennale  dei
conti, e' predisposto dal segretario generale in coordinamento con  i
segretari delegati. Lo  schema  di  progetto  viene  elaborato  dalla
Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e
materiali, sentiti, per quanto di competenza,  i  responsabili  degli
altri programmi di cui al successivo art.  4,  comma  5,  sulla  base
delle direttive programmatiche adottate ai sensi dell'art.  2,  comma
5. Entro il 30  ottobre  di  ciascun  anno  il  segretario  generale,
supportato dai responsabili dei programmi, illustra al  Consiglio  di
presidenza il progetto di bilancio annuale e la  relativa  proiezione
triennale. 
    3. Il progetto di bilancio annuale,  corredato  da  una  apposita
relazione illustrativa e dalla relativa proiezione  triennale,  viene
presentato dal Presidente al Consiglio di presidenza. 
    4.  Il  Consiglio  di  presidenza,   attraverso   le   competenti
commissioni consiliari, esamina il progetto ed aggiorna le  direttive
programmatiche in tempi idonei a  consentire  la  redazione,  con  la
stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene
trasmesso al Consiglio di presidenza non oltre  il  30  novembre  per
l'esercizio dei suoi poteri deliberativi. 
    5.  Entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge   di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Consiglio  di
presidenza  delibera  in  via  definitiva  il  bilancio  annuale   di
previsione  e  la  proiezione  triennale  dei  conti,   che   vengono
trasmessi, con atto del Presidente, ai Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, nonche'  al  Ministero  della
giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    6. In caso di mancata approvazione entro il  termine  di  cui  al
comma  5,  previa  deliberazione  del  Consiglio  di  presidenza,  il
Presidente autorizza  con  proprio  decreto  l'esercizio  provvisorio
nelle stesse forme e limiti previsti per l'esercizio provvisorio  del
bilancio dello Stato.