Art. 3. Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle direttive programmatiche 1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto, che viene corredato e presentato con una proiezione triennale dei conti, e' predisposto dal segretario generale in coordinamento con i segretari delegati. Lo schema di progetto viene elaborato dalla Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, sentiti, per quanto di competenza, i responsabili degli altri programmi di cui al successivo art. 4, comma 5, sulla base delle direttive programmatiche adottate ai sensi dell'art. 2, comma 5. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il segretario generale, supportato dai responsabili dei programmi, illustra al Consiglio di presidenza il progetto di bilancio annuale e la relativa proiezione triennale. 3. Il progetto di bilancio annuale, corredato da una apposita relazione illustrativa e dalla relativa proiezione triennale, viene presentato dal Presidente al Consiglio di presidenza. 4. Il Consiglio di presidenza, attraverso le competenti commissioni consiliari, esamina il progetto ed aggiorna le direttive programmatiche in tempi idonei a consentire la redazione, con la stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene trasmesso al Consiglio di presidenza non oltre il 30 novembre per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi. 5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Consiglio di presidenza delibera in via definitiva il bilancio annuale di previsione e la proiezione triennale dei conti, che vengono trasmessi, con atto del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministero della giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 6. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 5, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nelle stesse forme e limiti previsti per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.