Art. 6. Variazioni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, tenuto conto delle direttive programmatiche triennali vigenti, sono disposte, con delibera del Consiglio di presidenza, di norma su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, sentiti il direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali e il direttore generale per le risorse informatiche e statistiche. 2. In caso di urgenza il Presidente puo' disporre variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, ovvero prelevamenti dal fondo di riserva, informandone il Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima riunione utile. 2-bis. Con decreto del Presidente, su proposta del segretario generale e previa richiesta del competente centro di responsabilita' amministrativa, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilita' e dello stesso titolo della spesa, nel limite del 30 per cento dello stanziamento approvato per singolo capitolo di spesa e comunque entro una somma massima annualmente indicata dal Plenum in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonche' prelevamenti dal fondo di riserva dei residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte e' informato, a cadenza mensile, il Consiglio di presidenza. 3. Con decreto del Presidente, su proposta del segretario generale e previa richiesta del competente centro di responsabilita' amministrativa, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilita' e dello stesso titolo di spesa, nel limite del 30 per cento dello stanziamento approvato per singolo capitolo di spesa e comunque entro una somma massima annualmente indicata dal Consiglio di presidenza in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonche' prelevamenti dal fondo di riserva del residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte e' informato, a cadenza mensile, il Consiglio di presidenza. 4. Le delibere di variazione sono allegate al rendiconto finanziario. Nessuna variazione puo' essere disposta dopo la chiusura dell'esercizio.