(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
    1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti  dal  fondo
di riserva, tenuto conto  delle  direttive  programmatiche  triennali
vigenti, sono disposte, con delibera del Consiglio di presidenza,  di
norma su proposta del segretario generale e dei  segretari  delegati,
sentiti il direttore generale per le  risorse  umane,  organizzative,
finanziarie e materiali  e  il  direttore  generale  per  le  risorse
informatiche e statistiche. 
    2. In caso di urgenza  il  Presidente  puo'  disporre  variazioni
compensative nell'ambito dello stesso programma, ovvero  prelevamenti
dal fondo di  riserva,  informandone  il  Consiglio,  ai  fini  della
ratifica, nella prima riunione utile. 
    2-bis. Con decreto del Presidente,  su  proposta  del  segretario
generale e previa richiesta del competente centro di  responsabilita'
amministrativa,  possono  essere  disposte  variazioni   compensative
nell'ambito dello stesso centro di  responsabilita'  e  dello  stesso
titolo della spesa, nel limite del 30 per  cento  dello  stanziamento
approvato per singolo capitolo di spesa e comunque  entro  una  somma
massima annualmente indicata dal Plenum in sede di  approvazione  del
bilancio preventivo, nonche' prelevamenti dal fondo  di  riserva  dei
residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte
e' informato, a cadenza mensile, il Consiglio di presidenza. 
    3.  Con  decreto  del  Presidente,  su  proposta  del  segretario
generale e previa richiesta del competente centro di  responsabilita'
amministrativa,  possono  essere  disposte  variazioni   compensative
nell'ambito dello stesso centro di  responsabilita'  e  dello  stesso
titolo di spesa, nel limite  del  30  per  cento  dello  stanziamento
approvato per singolo capitolo di spesa e comunque  entro  una  somma
massima annualmente indicata dal Consiglio di presidenza in  sede  di
approvazione del bilancio preventivo, nonche' prelevamenti dal  fondo
di riserva del residui passivi perenti  di  cui  all'art.  19.  Delle
variazioni disposte e' informato, a cadenza mensile, il Consiglio  di
presidenza. 
    4.  Le  delibere  di  variazione  sono  allegate  al   rendiconto
finanziario. Nessuna variazione puo' essere disposta dopo la chiusura
dell'esercizio.