(Statuto-art. 1)
 
                Statuto dell'Universita' degli studi 
                  «Guglielmo Marconi» - Telematica 
 
                              Sommario 
 
    Titolo I - Disposizioni generali 
      Art. 1 - Natura e finalita' 
      Art. 2 - Modalita' e strumenti 
      Art. 3 - Rilascio titoli 
      Art. 4 - Regolamento didattico 
      Art. 5 - Assicurazione della qualita' di Ateneo 
      Art. 6 - Il Codice etico 
      Art. 7 - Accordi e Convenzioni 
    Titolo II - Organi dell'Universita' 
      Capo I - Organi centrali 
        Art. 8 - Organi 
        Art. 9 - Il Consiglio di amministrazione - composizione 
        Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione - competenze 
        Art. 11 - Il presidente del Consiglio di amministrazione 
        Art. 12 - La giunta 
        Art. 13 - Il rettore 
        Art. 14 - Il senato accademico 
        Art. 15 - Il nucleo di valutazione interno 
        Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti 
        Art. 17 - Il direttore generale 
      Capo II - Altri organi 
        Art. 18 - Il collegio di disciplina 
    Titolo III - Strutture dell'Universita' 
      Art. 19 - Strutture per la didattica e la ricerca 
      Art. 20 - Le facolta' 
      Art. 21 - Il preside 
      Art. 22 - Il consiglio di facolta' 
      Art. 23 - La commissione paritetica docenti-studenti 
      Art. 24 - I corsi di studio 
      Art. 25 - I Dipartimenti 
      Art. 26 - Il consiglio di Dipartimento - composizione 
      Art. 27 - Il consiglio di Dipartimento - competenze 
      Art. 28 - Il direttore del Dipartimento 
      Art. 29 - La giunta del Dipartimento 
    Titolo IV - Soggetti 
      Art. 30 - Corpo docente e ricercatore 
      Art. 31 - Attivita' di ricerca e di insegnamento 
    Titolo V - Disposizioni finali 
      Art. 32 - Cessazione dell'attivita' 
      Art. 33 - Entrata in vigore e pubblicita' 
 
 
                               Art. 1. 
 
                         Natura e finalita' 
 
    1. E' istituita l'Universita' degli studi «Guglielmo  Marconi»  -
Telematica -, di seguito denominata Universita', con sede centrale in
Roma. 
    2.  L'Universita'  nasce  con  la  finalita'  specifica  di  dare
completa  attuazione  a   quanto   affermato   dall'art.   27   della
Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo  in   materia   di
istruzione del 10 dicembre 1948 e  dall'art.  34  della  Costituzione
italiana che garantisce a tutti i cittadini  il  diritto  a  ricevere
quell'istruzione  che  contribuisca  alla  formazione  dell'individuo
ponendo tutti i capaci e meritevoli  in  condizioni  di  svolgere  un
ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita'  e  il
rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 
    3. Per il perseguimento  di  tali  obiettivi,  l'Universita',  ai
sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto
ministeriale 17 aprile 2003, ha  il  compito  primario  di  svolgere,
oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita'  di  formazione
mediante l'utilizzo delle metodologie  della  formazione  a  distanza
anche in modalita' blended. A tale  fine  l'Universita'  adotta  ogni
idonea  iniziativa,  anche  di  carattere  logistico,   per   rendere
accessibili agli studenti i propri corsi di  studio  e  per  favorire
l'inserimento dei giovani  nel  mercato  del  lavoro  e  lo  sviluppo
professionale dei lavoratori. 
    4. L'Universita'  appartiene  alla  categoria  delle  istituzioni
previste  dall'art.  1,  n.   2   del   Testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica. 
    5.  L'Universita'  e'  autonoma  ai  sensi  dell'art.  33   della
Costituzione e pertanto gode di autonomia  didattica,  organizzativa,
amministrativa  e  disciplinare  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai
regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e  nei
limiti del presente statuto.