Statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica Sommario Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - Natura e finalita' Art. 2 - Modalita' e strumenti Art. 3 - Rilascio titoli Art. 4 - Regolamento didattico Art. 5 - Assicurazione della qualita' di Ateneo Art. 6 - Il Codice etico Art. 7 - Accordi e Convenzioni Titolo II - Organi dell'Universita' Capo I - Organi centrali Art. 8 - Organi Art. 9 - Il Consiglio di amministrazione - composizione Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione - competenze Art. 11 - Il presidente del Consiglio di amministrazione Art. 12 - La giunta Art. 13 - Il rettore Art. 14 - Il senato accademico Art. 15 - Il nucleo di valutazione interno Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti Art. 17 - Il direttore generale Capo II - Altri organi Art. 18 - Il collegio di disciplina Titolo III - Strutture dell'Universita' Art. 19 - Strutture per la didattica e la ricerca Art. 20 - Le facolta' Art. 21 - Il preside Art. 22 - Il consiglio di facolta' Art. 23 - La commissione paritetica docenti-studenti Art. 24 - I corsi di studio Art. 25 - I Dipartimenti Art. 26 - Il consiglio di Dipartimento - composizione Art. 27 - Il consiglio di Dipartimento - competenze Art. 28 - Il direttore del Dipartimento Art. 29 - La giunta del Dipartimento Titolo IV - Soggetti Art. 30 - Corpo docente e ricercatore Art. 31 - Attivita' di ricerca e di insegnamento Titolo V - Disposizioni finali Art. 32 - Cessazione dell'attivita' Art. 33 - Entrata in vigore e pubblicita' Art. 1. Natura e finalita' 1. E' istituita l'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica -, di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma. 2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita', ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalita' blended. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. 4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica. 5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.