(Statuto-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                           Rilascio titoli 
 
    1.  Nel   rispetto   delle   finalita'   indicate   all'art.   1,
l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui  al  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di  studio
previsti nel regolamento didattico di Ateneo. 
    2. L'Universita' puo' istituire  i  corsi  previsti  dall'art.  6
della legge 19  novembre  1990,  n.  341  in  materia  di  formazione
finalizzata e di servizi didattici  integrativi  nonche'  ogni  altra
iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge  attribuisce
alle Universita'. 
    3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della  legge  14  gennaio
1999,  n.  4,  l'Universita'  puo'  attivare,   disciplinandoli   nel
regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e  di  alta  formazione  permanente  e  ricorrente,   successivi   al
conseguimento  delle  lauree  o   della   laurea   magistrale,   alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di  primo
e di secondo livello.