(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
                      REGOLE TECNICO-OPERATIVE 
          E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 1 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
      a) codice del processo amministrativo,  di  seguito  denominato
CPA: allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  e
successive modificazioni «Attuazione  dell'art.  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo»; 
      b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito  denominato
CAD: decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
      c) codice in materia di protezione dei dati personali,  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di
protezione   dei   dati   personali»,   recante   disposizioni    per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva   95/46/CE   e   successive
modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
      d)  sistema  informativo  della  Giustizia  amministrativa,  di
seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante  le  quali  la  Giustizia  amministrativa  tratta   in   via
automatizzata attivita', dati,  servizi,  comunicazioni  e  procedure
riguardanti  l'esercizio  dei  compiti  istituzionali  inerenti  allo
svolgimento dell'attivita' processuale; 
      e)    portale     dei     servizi     telematici:     struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici   resi   disponibili   dal   SIGA,   secondo   le   regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
      f) gestore dei  servizi  telematici:  sistema  informatico  che
consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai
soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di
posta elettronica certificata della Giustizia amministrativa; 
      g) posta elettronica certificata, di  seguito  denominata  PEC:
sistema di  posta  elettronica  nel  quale  e'  fornita  al  mittente
documentazione  elettronica  attestante  l'invio  e  la  consegna  di
documenti informatici, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  g),  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
      h) upload:  sistema  di  riversamento  informatico  diretto  su
server; 
      i) firma digitale: firma  elettronica  avanzata  basata  su  un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
      l) fascicolo informatico: versione  informatica  del  fascicolo
processuale, di cui all'art. 5 dell'allegato 2 «Norme di  attuazione»
del CPA e  di  quello  relativo  ad  atti  e  documenti  inerenti  lo
svolgimento dell'attivita' processuale; 
      m) documento informatico: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1, comma
1, lettera p), del CAD; 
      n) copia  informatica  di  documento  analogico:  il  documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto, di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera
i-bis), del CAD; 
      o) copia per immagine su  supporto  informatico  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera i-ter), del CAD; 
      p) copia informatica di  documento  informatico:  il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; 
      q) duplicato informatico:  il  documento  informatico  ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originario di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; 
      r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia
amministrativa - Servizio per l'informatica; 
      s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e  privati,  interni
ed esterni,  abilitati  all'utilizzo  dei  servizi  telematici  della
Giustizia amministrativa e ad interagire con il  SIGA  con  modalita'
telematiche;  in  particolare  si  intende:  per  soggetti  abilitati
interni, i magistrati e il personale  degli  uffici  giudiziari;  per
soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori  e
le parti pubbliche e private; 
      t) spam: messaggi indesiderati; 
      u) software antispam:  software  che  permette  di  inibire  la
ricezione di e-mail indesiderate; 
      v)  log:  documento  informatico  contenente  la  registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico.