(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
    Entrambe  le  Parti  incoraggiano  lo  scambio  di  esperienze  e
informazioni nelle seguenti aree: 
      a) educazione nella scuola dell'infanzia; 
      b) istruzione tecnica e professionale; 
      c) amministrazione scolastica; 
      d) risorse per l'apprendimento; 
      e) studenti con bisogni educativi speciali; 
      f) studenti eccellenti; 
      g) valutazione degli studenti; 
      h)  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  in
particolare applicate all'insegnamento delle lingue straniere.