(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
 
  1. La presente Convenzione si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o dei  suoi  enti  locali,  qualunque  sia  il  sistema  di
prelevamento. 
  2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte  prelevate
sul reddito complessivo  o  su  elementi  del  reddito,  comprese  le
imposte sugli utili  derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o  dei
salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
  3. Le imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
    a) in Italia: 
      (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
      (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; e 
      (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
    (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
    b) in Uruguay: 
    (i) l'imposta sui redditi delle attivita' economiche (Impuesto  a
las Rentas de las Actividades Economicas -IRAE- ); 
    (ii) l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Impuesto a  las
Rentas de las Personas Fisicas -IRPF-); 
    (iii) l'imposta sui redditi dei non  residenti  (Impuesto  a  las
Rentas de los No Residentes -IRNR-); e 
    (iv) l'imposta per l'assistenza alla sicurezza sociale  (Impuesto
de Asistencia a la Seguridad Social -IASS-) 
      (qui di seguito indicate quali "imposta uruguaiana"). 
  4. La Convenzione si  applichera'  anche  alle  imposte  di  natura
identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data
della firma della Convenzione in aggiunta, o in  sostituzione,  delle
imposte attuali. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  si
comunicheranno le modifiche  sostanziali  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.