(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
 
  1. I dividendi pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato. 
  2. Tuttavia, tali dividendi  possono  essere  tassati  anche  nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in  conformita'  alla  legislazione  di  detto  Stato,  ma  se  il
beneficiario effettivo dei dividendi e' un residente dell'altro Stato
contraente, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere: 
    (a) il 5 per cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario effettivo e' una societa'  (diversa  dalla  partnership)
che detiene direttamente almeno il 25 per cento  del  capitale  della
societa' che paga i dividendi; 
    (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in  tutti
gli altri casi. 
  Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
  3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di altri diritti societari assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello  Stato
di cui e' residente la societa' distributrice. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la  societa'  che  paga  i  dividendi,  un'attivita'  industriale   o
commerciale per mezzo di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure  svolga  in  detto  altro  Stato  contraente  una  professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda
dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15. 
  5. Qualora una societa' residente di uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o a meno che la partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una  base
fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna  imposta,  a
titolo di imposizione degli utili non distribuiti,  sugli  utili  non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato. 
  6. Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, allorche'
un'impresa di uno Stato  contraente  ha  una  stabile  organizzazione
nell'altro Stato  contraente,  gli  utili  imponibili  ai  sensi  del
paragrafo 1  dell'Articolo  7,  possono  essere  assoggettati  a  una
ritenuta alla fonte  in  detto  altro  Stato  contraente  secondo  la
legislazione di detto Stato quando gli utili sono rimessi  alla  sede
centrale; e detta ritenuta alla fonte, che e' l'unica  ritenuta  alla
fonte cui la stabile organizzazione puo' essere assoggettata ai sensi
del  presente  Articolo,  non  puo'   eccedere   il   5   per   cento
dell'ammontare di detti utili al netto  dell'imposta  sulle  societa'
prelevata in detto altro Stato contraente.