(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
 
  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2. Tuttavia, tali  interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  con  la
legislazione di detto Stato, ma se il  beneficiario  effettivo  degli
interessi e' un  residente  dell'altro  Stato  contraente,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere 10 per cento  dell'ammontare  lordo
degli interessi. 
  3. Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  a  un   residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato
se la persona che percepisce gli  interessi  ne  e'  il  beneficiario
effettivo e: 
    (a) e' lo Stato, una sua suddivisione politica e amministrativa o
ente locale, o la Banca Centrale; 
    (b) gli interessi sono pagati dallo Stato da  cui  gli  interessi
provengono o da una sua suddivisione politica e amministrativa o ente
locale o un organismo statutario; 
    (c) gli interessi sono pagati per un prestito, una  richiesta  di
debito o  un  credito  dovuto  o  effettuato,  fornito,  garantito  o
assicurato  da  detto  Stato  o  una  sua  suddivisione  politica   e
amministrativa   o   ente   locale   o   agenzia   di   finanziamento
all'esportazione; 
    (d)  e'  un'istituzione  finanziaria   pubblica   costituita   in
conformita' alla legislazione degli Stati contraenti. 
  4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa  i
redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e
recanti o meno una  clausola  di  partecipazione  agli  utili  e,  in
particolare, i redditi dei titoli del debito  pubblico  e  i  redditi
delle obbligazioni  di  prestiti,  nonche'  qualunque  altro  reddito
assimilato ai  redditi  di  somme  date  in  prestito  in  base  alla
legislazione  fiscale  dello  Stato  contraente  da  cui  i   redditi
provengono.  Le  penalita'  di  mora  per  ritardato  pagamento   non
costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo. 
  5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente
in detto altro Stato contraente mediante una base fissa ivi  situata,
ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente
a tale stabile  organizzazione  o  base  fissa.  In  tal  caso,  sono
applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli  7  o
15. 
  6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore e' un residente di detto Stato.  Tuttavia,  quando
il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di  uno  Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile  organizzazione  o
una base fissa in relazione alla quale viene contratto il debito  sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico  della
stabile organizzazione o della base fissa, gli  interessi  stessi  si
considerano provenienti dallo Stato in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione o la base fissa. 
  7. Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per  i
quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  Articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare, in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' con la legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente,  tenuto  conto  delle  altre  disposizioni  del  presente
Accordo.