(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
 
  1. I canoni provenienti da uno  Stato  contraente  e  pagati  a  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2.  Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello   Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma  se  il  beneficiario  effettivo  dei
canoni e' un residente dell'altro Stato contraente,  l'imposta  cosi'
applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo  dei
canoni. 
  3. Ai fini del presente Articolo il  termine  "canoni"  designa  i'
compensi di qualsiasi natura corrisposti per: 
    (a) l'uso o  la  concessione  in  uso,  di  brevetti,  marchi  di
fabbrica o di  commercio,  disegni  o  modelli,  formule  o  processi
segreti; 
    (b) l'uso o la concessione in uso  di  attrezzature  industriali,
commerciali o scientifiche; 
    (c) informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico; o 
    (d) l'uso, o la concessione in uso, di  un  diritto  d'autore  su
opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le  pellicole  o  registrazioni  per  trasmissioni
televisive o radiofoniche. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato  una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
diritto  o  il   bene   generatore   dei   canoni   si   ricolleghino
effettivamente a tale stabile organizzazione o  base  fissa.  In  tal
caso, sono applicabili, a seconda dei  casi,  le  disposizioni  degli
Articoli 7 o 15. 
  5. I canoni si considerano  provenienti  da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' un residente di detto Stato.  Tuttavia,  quando
il debitore dei canoni, sia  esso  residente  o  meno  di  uno  Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile  organizzazione  o
una base fissa in relazione alla quale e' stato  contratto  l'obbligo
al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale  stabile
organizzazione o della base fissa, i  canoni  stessi  si  considerano
provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o
la base fissa. 
  6. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di' essi e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono stati pagati,  eccede  l'ammontare  che
sarebbe stato convenuto tra  debitore  e  beneficiario  effettivo  in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare, in tal  caso,  la  parte
eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile  in  conformita'   con   la
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto  delle  altre
disposizioni del presente Accordo.